CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, ORDINANZA DEL 13 NOVEMBRE 2024 N. 9116
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, ORDINANZA DEL 18 NOVEMBRE 2024 N. 9225
Le sezioni V e II del Consiglio di Stato chiedono all’Adunanza Plenaria di chiarire quali siano le conseguenze processuali derivanti dall’omesso deposito della sentenza di primo grado da parte dell’appellante nel termine di cui all’art. 94 c.p.a.
Le sezioni V e II del Consiglio di Stato con le ordinanze in epigrafe rimettono all’Adunanza Plenaria la questione se il mancato deposito della sentenza impugnata da parte dell’appellante nel termine previsto dall’art. 94 c.p.a. comporti l’inammissibilità del ricorso in appello oppure se in un’ottica costituzionalmente orientata, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e difesa, sia consentito un deposito tardivo surrogabile mediante accesso diretto da parte del giudice di appello al fascicolo di primo grado.
Entrambe le sezioni segnalano la presenza di un contrasto giurisprudenziale tra:
a) l’orientamento tradizionale e maggioritario, secondo il quale il deposito della sentenza di primo grado dovrebbe intendersi a pena di decadenza, in quanto funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per il privato, rispetto alle quali l’adempimento in questione si configurerebbe come un corollario dei canoni di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione e pertanto come un dovere a carico della parte;
b) l’orientamento minoritario, a tenore del quale l’omesso tempestivo deposito della sentenza di primo grado non sarebbe causa di inammissibilità dell’appello considerato che:
- l’inammissibilità dell’appello dovrebbe essere dichiarata solo laddove sia carente del tutto la produzione della sentenza gravata, dovendo darsi rilevanza alla “volontà” dell’appellante di depositare la sentenza appellata; per cui dovrebbero ritenersi errori materiali sanabili il deposito di una decisione diversa in luogo della sentenza impugnata o la mancanza del provvedimento tra gli allegati dell’appello ove la sentenza impugnata risulti menzionata nel foliario;
- l’esame della questione dell’inammissibilità potrebbe essere evitato invocando il principio della “ragione più liquida” per affrontare direttamente il merito;
- la decadenza per omesso o tardivo deposito della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di azione e difesa di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché con l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della CEDU;
- il giudice potrebbe fissare un termine per la produzione in giudizio di copia della sentenza impugnata, quale condizione di procedibilità del gravame.
Nel rimettere la questione all’Adunanza Plenaria, la sez. II propende per l’orientamento tradizionale, sottolineando che:
- l’art. 94 c.p.a., mediante l’uso dell’avverbio “unitamente”, sarebbe testualmente chiaro ed inequivoco nello stabilire che il deposito della sentenza di primo grado debba avvenire nello stesso termine previsto per l’appello;
- stante la completezza dell’art. 94 c.p.c. non sarebbe possibile fare ricorso al rinvio interno e quindi non potrebbe trovare applicazione l’art. 45, c. 4 c.p.a.;
- tale lettura sarebbe coerente con l’evoluzione storica dell’ordinamento, ponendosi in continuità con il sistema processuale previgente in cui, in assenza di una disposizione specifica, veniva applicato l’art. 347, c. 2 c.p.a.;
- a tale interpretazione non osterebbe nemmeno l’avvento del processo amministrativo telematico, perché non vi sarebbe equivalenza giuridica tra il deposito della sentenza a cura della parte onerata e la sua acquisizione d’ufficio nel fascicolo di primo grado, dovendo la parte appellante depositare la sentenza con la documentazione attestante la notifica della stessa (ove intervenuta), non potendo il giudice disporre istruttoria per verificare se la sentenza è stata o meno notificata;
- l’onere di tempestivo deposito della sentenza impugnata non comporterebbe alcuna compressione dei diritti di azione e difesa, stante l’agevole reperibilità della sentenza e l’assenza di costi per l’appellante;
- non sussisterebbero ragioni di contrasto con il diritto europeo, considerato che, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE, il diritto di agire non è un diritto assoluto, ma può subire restrizioni purché proporzionate e volte al perseguimento di uno scopo legittimo; pertanto non potrebbe ritenersi che l’art. 94 c.p.a. imponga un adempimento sproporzionato, risultando piuttosto un corollario del dovere di cooperazione di cui all’art. 2, c. 2 c.p.a., perseguendo lo scopo di consentire al giudice di appello di avere immediatamente tutti gli elementi necessari per un prima valutazione del gravame senza dover svolgere indagini integrative, in una logica non dissimile dalla ”autosufficienza” richiesta per il ricorso in cassazione e l’ordinanza di rimessione;
- ove fosse consentito al giudice di appello assegnare un termine per il deposito della sentenza di primo grado si verificherebbe una fattispecie di “soccorso istruttorio” praeter legem, a favore della parte negligente.
La sez. V solleva invece obiezioni critiche nei confronti di entrambi gli orientamenti.
In particolare, rispetto all’orientamento maggioritario, la sez. V pone dubbi esegetici sul dato testuale dell’art. 94 c.p.a., rilevando come la norma separi nettamente, nella sua formulazione, l’onere del deposito del ricorso rispetto agli altri incombenti che vengono rimessi alla responsabilità dell’appellante, confinando la sanzione della decadenza al solo deposito del ricorso, evidenziando quindi che residuerebbe spazio per un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 94 c.p.a., la quale imporrebbe di tener conto della proporzionalità tra mezzo adoperato e fine perseguito.
Come precisa ulteriormente la sez. V, in tale ottica al fine di giustificare l’inammissibilità dell’appello non sarebbe sufficiente il generico riferimento a finalità di ordine pubblico processuale, ovvero ai principi di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, trattandosi di principi meramente strumentali e serventi rispetto al fine ultimo del processo e non idonei a sorreggere un così incisivo sacrificio del diritto di difesa della parte, tanto più nella cornice del processo amministrativo telematico, che permette al giudice di appello una facile via di accesso alla sentenza appellata.
Avv. Sara Vidale

