Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10488
All’ultrattività delle previsioni urbanistiche convenzionali corrisponde la perdurante cogenza degli obblighi assunti dal privato, fra cui quello della dazione di somme a titolo di oneri.
Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, richiamando una propria precedente pronuncia (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023 n. 6944), conferma che le prescrizioni urbanistiche stabilite in una convenzione rimangono pienamente operanti e vincolanti anche dopo il decorso del termine di efficacia decennale del piano attuativo sino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo.
Il Consiglio di Stato afferma poi che, a fronte dell’ultrattività delle previsioni urbanistiche convenzionali, il privato rimane vincolato a rispettare gli obblighi assunti nella convenzione, fra cui quello di corrispondere somme a titolo di oneri. Ciò in quanto la convenzione deve inquadrarsi “in un più ampio, complesso e sovra-ordinato contesto pianificatorio-programmatorio” teleologicamente finalizzato al raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso all’intera procedura. Infatti, secondo il Supremo Collegio, la causa della corresponsione delle somme in esame non risiede nel rilascio del titolo edilizio considerato atomisticamente, ma nella più ampia vicenda pianificatoria-programmatoria di carattere concordato, di cui rappresenta il mero anello finale. La causa della corresponsione di tali somme deve quindi essere individuata nella convenzione stessa, quale accordo pubblicistico espressione di una funzione di pianificazione de facto concordata. Ad opinione del Consiglio di Stato, è proprio a fronte del vantaggio giuridico (oltre che economico e imprenditoriale) rappresentato dall’ottenimento dello ius edificandi che il privato assume l’obbligo del versamento delle somme de quibus. Pertanto, la corresponsione degli oneri, come dettagliatamente indicati in convenzione, è (causalmente) connessa non alla materiale trasformazione del territorio (e quindi non dipende dall’effettiva realizzazione degli interventi edilizi), ma alla partecipazione stessa alla procedura, connotata da previsioni di favore per il privato funzionalmente e teleologicamente collegate ad un superiore interesse pubblico.
Sulla scorta di tali premesse, il Supremo Collegio giunge quindi a statuire che il privato resta obbligato alla dazione delle somme a titolo di oneri previsti in convenzione sino al riesercizio del potere pianificatorio da parte del Comune e conseguentemente che il privato non ha alcun diritto alla ripetizione delle somme versate nel caso in cui decida unilateralmente di non dare seguito alla realizzazione degli interventi previsti in convenzione.
Infatti, tale scelta unilaterale è da inquadrarsi come modifica della convenzione, la quale richiede, secondo i principi generali, un contrarius actus.
Avv. Sara Vidale

