Il servizio di aerotaxi: similitudini e differenze rispetto ad aviazione generale e aviazione di linea, con particolare riferimento all’assoggettamento al regime delle soste della prima

Consiglio di Stato, sez. IV, 08 ottobre 2024, n. 8076

Il servizio di aerotaxi: similitudini e differenze rispetto ad aviazione generale e aviazione di linea, con particolare riferimento all’assoggettamento al regime delle soste della prima

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8076 dell’08 ottobre 2024 confermativa delle statuizioni del Giudice di prime cure, ha dichiarato la validità di un regolamento di scalo degli aeroporti di Bari e Brindisi che – nel limitare la durata delle soste degli aeromobili – assimilava l’attività di aerotaxi a quella della cd. aviazione generale.

Tale conclusione è stata raggiunta sulla scorta delle analogie e delle differenze che il Consiglio di Stato ha rilevato tra attività di aerotaxi, aviazione generale e aviazione di linea.

In primo luogo, la pronuncia in oggetto ha riconosciuto che l’attività di aerotaxi e quella di aviolinea, diversamente da quella di aviazione generale, hanno oggetto tipicamente commerciale dal momento che prevedono l’erogazione di un servizio di trasporto aereo dietro remunerazione. In particolare, il servizio aerotaxi consente al fruitore del medesimo di determinare autonomamente l’origine, la destinazione, la data e gli orari del trasporto a fronte del versamento di un corrispettivo a favore dell’erogatore del servizio. Al contrario, invece, l’aviazione generale non sottende alcuna logica commerciale e, difatti, comprende attività di volo diverse dal trasporto aereo di cose e/o persone contro remunerazione, nonché diverse dall’aviazione militare.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha rilevato che aerotaxi e aviazione generale, al contrario dell’aviolinea, sono attività non schedulate, cioè non programmate né programmabili in anticipo dal vettore. Nello specifico, l’attività di aerotaxi risulta vincolata e dipendente dalle concrete esigenze del fruitore del servizio. Pertanto, tratte e orari non sono preventivabili ex ante dal vettore e, peraltro, certamente non lo sono in modo eguale per un’intera e omogenea categoria di utenti. Viceversa, l’aviazione di linea si svolge nel rispetto di tratte e orari stabiliti dal solo vettore con ampio anticipo.

È stata proprio tale differenza tra attività schedulate e non a risultare determinante per decidere sulla vertenza in oggetto. Quest’ultima, infatti, originava dall’applicazione di un regolamento di scalo che limitava solo le soste dei veicoli che svolgevano attività di aviazione generale e di aerotaxi e non, invece, quelle dei voli di aviolinea, così assoggettando l’aerotaxi al medesimo regime dell’aviazione generale e non a quello dell’aviolinea.

È, infine, necessario sottolineare che l’assimilazione tra aerotaxi e aviazione generale compiuta dal citato regolamento opera indipendentemente dalla natura privata di tale ultima attività e ciò dal momento che “al pari di quanto accade per l’aviazione generale e per l’aerotaxi, anche gli utenti del servizio di aviolinea sono di massima soggetti privati, i quali stipulano con il vettore aereo un contratto di trasporto avente tratta e orari definiti, per motivi dei più vari che restano tuttavia estranei alla causa concreta del contratto, individuata unicamente nel trasporto di persone e/o cose da un luogo all’altro”. La natura privata del fruitore del servizio è, dunque, elemento neutro che tendenzialmente ricorre in tutte e tre le attività analizzate.

Pertanto, ai fini dell’applicazione del regolamento di scalo de quo, è possibile operare una distinzione significativa tra aerotaxi, aviazione generale e aviazione di linea solo in ragione della natura programmata o meno delle tratte e degli orari di volo, con conseguente congruità dell’equiparazione tra le prime due attività.

Tabella di sintesi delle caratteristiche di aerotaxi, aviazione generale e aviolinea

Dott.ssa Elena Ferrari

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