L’affidamento diretto, ancorchè procedimentalizzato, non è una gara

Parere di precontenzioso ANAC n. 410 del 15 ottobre 2024

Dopo avere pubblicato il vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, l’ANAC, con parere di precontenzioso n. 410 del 15 ottobre 2024, torna sull’affidamento diretto per ribadire che:

  • la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara;
  • la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee” dell’operatore economico affidatario;
  • i soggetti non selezionati non sono legittimati a contestare le valutazioni della stazione appaltante circa la rispondenza dei prodotti offerte alle proprie esgigenze.

Si tratta di principi che, oltre ad avere trovato riconoscimento positivo nel D.Lgs. 36/2023, che all’art. 3, lett. d) dell’allegato  1.3 definisce l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche le caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante”, risultano ormai sostanzialmente condivisi anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2024, n. 503).

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