Sul nuovo codice degli appalti: l’istanza di accesso e il termine per impugnare l’aggiudicazione – il CCNL di riferimento

T.A.R. Toscana, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 1440

Con la sentenza in commento, il T.A.R. per la Toscana ha avuto modo di esprimersi su due differenti e annose questioni, alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici: la decorrenza del termine di impugnazione e l’applicazione dei Contratti Collettivi per la valutazione del costo del lavoro.

Alla base della vertenza, una procedura a evidenza pubblica per l’aggiudicazione della concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio illuminazione lampade votive; in seguito all’aggiudicazione, comunicata formalmente in data 25 marzo 2024, la ricorrente ha dapprima presentato istanza di accesso (9 aprile 2024) e infine notificato il ricorso (9 maggio 2024), con cui lamentava l’erroneità della dichiarazione di equivalenza delle tutele in tema di contratti collettivi di lavoro ex art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

In primo luogo, il Collegio si è dovuto esprimere sulle eccezioni di inammissibilità formulate dalla Amministrazione resistente e dalla controinteressata, secondo cui il ricorso doveva essere considerato tardivo perché notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a. Come noto, sul punto si era originato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, nel tentativo di trovare un delicato equilibrio tra le esigenze, da un lato, di certezza del diritto e di celerità per le procedure a evidenza pubblica, da cui il cd. rito appalti, e il diritto di difesa, dall’altro. Il T.A.R. per la Toscana, contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti, ha ritenuto pienamente applicabili anche al nuovo Codice i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020, proponendo una lettura teleologica degli artt. 36 e 90 del D. Lgs. 36/2023, il cui fine è quello di evitare i cd. “ricorsi al buio”, richiamandosi sia alla giurisprudenza eurounitaria sia a recenti pronunce del Consiglio di Stato (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352 “In base alla…disciplina processuale, il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide, dunque, con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono”).

Il ricorso viene quindi ritenuto pienamente tempestivo dai giudici toscani, che, seppur in obiter dicta, sembrano anche voler superare il precedente orientamento del termine di 45 giorni (30+15) con onere immediato di presentare istanza di accesso, affermando che “In ogni caso, si ritiene che il termine per sollevare le censure che abbiano il loro presupposto in questo atto (primo motivo di ricorso), non potesse iniziare a decorrere se non dal ricevimento, da parte della ricorrente, della risposta all’istanza di accesso avvenuta in data 29 aprile 2024, con la quale il Comune ha effettivamente trasmesso alla ricorrente i […] documenti”.

Ancora una volta, pertanto, e soprattutto con espresso riferimento al D. Lgs. 36/2023, i giudici amministrativi hanno affermato che il termine per ricorrere seppur abbreviato in virtù dell’art. 120 c.p.a., può decorrere solo dal momento dell’effettiva conoscenza dei vizi della procedura, con la conseguente dilazione del termine ove sia necessaria un’istanza di accesso.
Una vota ritenuto ammissibile il ricorso, il Collegio ha affrontato nel merito i motivi di censura incentrati, come anticipato, sul delicato tema dei costi della manodopera e del CCNL indicato come riferimento nel bando di gara. La società ricorrente riteneva infatti insussistente l’equivalenza di tutele fra il CCNL applicato dalla società aggiudicataria con quello indicato nella lex specialis dall’Amministrazione, e che la valutazione contraria del RUP fosse dovuta a un’erronea scelta del CCNL di riferimento.
Il Tribunale Amministrativo ha quindi compiuto un’analisi, a partire dal disposto dell’art. 11 del Codice dei Contratti e della sua ratio, a fronte dell’“esigenza di apprestare maggiori tutele ai lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni pubbliche”, evidenziando come, ai fini della verifica dell’equivalenza delle tutele salariali, laddove siano presenti diversi CCNL, come nel settore “Multiservizi” di cui alla selezione sottoposta al vaglio giudiziale, il Contratto Collettivo Nazionale cui riferirsi è necessariamente il contratto cd. Leader, cioè quello stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il T.A.R., preso atto che il RUP aveva preso a riferimento, ai fini della verifica dell’equivalenza delle tutele salariali, non il CCNL Multiservizi siglato l’8 giugno 2021 (il cd. CCNL leader) ma un altro CCNL Multiservizi, siglato da organizzazioni sindacali ritenute non sufficientemente rappresentative, ha pertanto annullato la verifica della dichiarazione di equivalenza, ordinandone la ripetizione e, di conseguenza, ha annullato l’aggiudicazione.

Avv. Niccolò Nuti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna su