T.A.R. PER LA CALABRIA – REGGIO CALABRIA, SEZ. I, 11 NOVEMBRE
2024, N. 1582/20204
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’incarico di componenti di un collegio consultivo tecnico (CCT).
Il nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. 36/2023, ha reso il ruolo del Collegio Tecnico Consultivo (CCT) obbligatorio per tutti gli appalti di forniture e di servizi, oltre che di lavori, di importo pari o superiore a 1 milione di euro, mentre rimane solo facoltativo al di sotto di tale soglia, secondo il disposto dell’art.215.
Di fronte alla domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’incarico di componenti, il Tribunale Amministrativo per la Calabria ha svolto alcune interessanti considerazioni sulla natura dell’incarico e, ancor più a monte, sulla posizione della stazione appaltante in tale fase, con importanti ricadute sulla giurisdizione.
Secondo il Collegio, una volta conclusasi la gara, infatti, e stipulato il contratto, l’operatore economico e l’Amministrazione sono posti in posizione di sostanziale parità, come parti del contratto pubblico. Atteso che le modalità di nomina prevedevano la scelta di due componenti del CCT a testa, “se paritaria è la posizione dei contraenti, pubblico e privato, altrettanto è a dirsi rispetto al rapporto che si viene ad instaurare fra la parte contrattuale, sia essa pubblica o privata, da un lato, e i componenti di parte da essa scelti per la composizione del Collegio Consultivo Tecnico”.
Sulla scorta di questo ragionamento, che muove appunto dall’equiparazione tra il contraente pubblico e quello privato, si giunge quindi a qualificare il rapporto tra parte contrattuale e componente del collegio come un rapporto fiduciario di natura privatistica, nella fattispecie assimilabile alla figura del mandato di cui agli artt. 1703 e ss. c.c. Coerentemente con quanto argomentato, quindi, quale che sia la forma che assume la revoca dell’incarico (nel caso di specie, un provvedimento dell’Agenzia del Demanio), la posizione del componente revocato va considerata di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, perché manca esercizio del potere pubblicistico.
Pertanto, conclude il T.A.R., deve dichiararsi difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario.
Avv. Niccolò Nuti

