Il TAR Milano, con sentenza n. 3127 pubblicata in data 11 novembre 2024, nel dirimere una controversia attinente all’individuazione dell’importo posto a base di gara su cui effettuare il ribasso della proposta economica dei concorrenti che vi partecipano, analizza il principio di risultato introdotto dall’art. 1, d.lgs. n. 36/2023 e le sue implicazioni pratiche.
Il Giudice Amministrativo, in particolare, sottolinea la centralità del risultato nelle procedure ad evidenza pubblica, risultato che è da qualificarsi sia come obiettivo e fine delle procedure ad evidenza pubblica, sia quale criterio regolatorio dell’azione amministrativa.
Nella prima accezione il risultato da raggiungere consiste nel tutelare l’interesse pubblico ad affidare i contratti pubblici e darvi esecuzione in modo tempestivo ed efficiente, nonché con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo. Ciò senza trascurare che il perseguimento dell’obiettivo deve, comunque, sempre essere coniugato con i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, posto anche che quest’ultima in particolare si pone quale “mezzo della procedura ad evidenza pubblica […], [proprio] in quanto funzionale a conseguire il miglior risultato possibile quale fine della disciplina”.
Nella seconda accezione il risultato rappresenta, invece, il “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” e si pone, dunque, quale regola interpretativa e di validità degli atti amministrativi.
Regola rivolta sia all’Amministrazione appaltante che esercita il potere discrezionale, sia al giudice chiamato a valutare la legittimità o meno degli atti assunti dalla prima laddove il principio sia o non sia rispettato. Con il conseguente ritenuto ampliamento dei poteri della Pubblica Amministrazione – e ciò anche alla luce del principio di fiducia di cui all’art. 2 del Codice degli appalti-, nonché del perimetro del sindacato del giudice, “facendo «transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili» (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.3.2024, n. 2866)”.
Premessa la rilevanza del principio di risultato e, conseguentemente, anche dell’interpretazione teleologica, il Giudice Amministrativo in questa sede ribadisce anche che tra i vari criteri interpretativi “deve reputarsi preferibile […] quello dell’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che, in presenza di clausole chiare, si possano integrare, in sede interpretativa, le regole di gara, attribuendo ad esse significati non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale” e, quindi, che “soltanto in presenza di lacune o di ambiguità nella scrittura delle clausole sovvengono gli altri, residuali, criteri ermeneutici”.
Pertanto, “il principio del risultato, oggi codificato dal legislatore, non sovverte gli ordinari canoni ermeneutici del bando, ma va con esso conciliato nel senso che eventuali lacune o clausole non chiare vanno interpretate alla luce del principio del risultato, senza con ciò far retrocedere il prioritario criterio letterale”.
Il TAR Milano, proprio alla luce delle suesposte considerazioni e delle ambiguità ravvisate nel disciplinare della gara in parola in tema di ribassabilità del costo della manodopera, ha risolto la controversia dando ampio rilievo al principio del risultato e alla valutazione degli aspetti sostanziali della procedura di gara, pur se da considerarsi sempre accanto e ad integrazione di quelli meramente formali.
Dott.ssa Elena Ferrari

