L’irretroattività del vincolo culturale sopravvenuto
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 392
Il Consiglio di Stato ribadisce che i vincoli culturali hanno efficacia ex nunc e che, anche in ragione del principio del tempus regit actum, l’apposizione dei medesimi non può determinare l’illegittimità sopravvenuta di un provvedimento adottato prima della loro individuazione.
Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha ribadito che, ai sensi dell’art. 10, co. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs n. 42/2004), i vincoli culturali hanno efficacia ex nunc e che, dunque, anche in ragione del principio del tempus regit actum, l’apposizione dei medesimi non può determinare l’illegittimità sopravvenuta di un provvedimento adottato prima della loro individuazione.
La controversia in oggetto si inserisce in una lunga e complessa vicenda che vedeva contrapposti, da un lato, una società che intendeva realizzare un impianto agrivoltaico con potenza superiore alle 10 MW, finanziato con risorse del PNRR, rientrante tra i progetti di cui al PNIEC da collocare ad una distanza di duecentotrenta metri dal sito nuragico Turriga e, dall’altro, il Comune di Barumini, ove quest’ultimo si trovava.
Nello specifico, quando il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva disposto il rilascio di VIA positiva, le aree interessate dal progetto de quo rientravano tra quelle idonee per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all’art. 20, co. 8 del d.lgs. n. 199/2021; mentre dopo la sua adozione era intervenuto un provvedimento di vincolo del Ministero della Cultura – Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna con cui quest’ultimo aveva riconosciuto il particolare interesse archeologico del nuraghe Turriga. L’impianto in progetto, poiché collocato a duecentotrenta metri dal complesso vincolato, si sarebbe, dunque, trovato nella fascia di rispetto di cinquecento metri rilevante per configurare l’area come non idonea alla realizzazione di impianti agrivoltaici; ragione per la quale il Comune aveva lamentato l’illegittimità sopravvenuta di tutti i provvedimenti positivi che erano intervenuti con riguardo alla predisposizione del progetto, nonché sostenuto il carattere retroattivo del vincolo culturale.
Il Consiglio di Stato, in conformità con quanto stabilito nei due giudizi di primo grado poi riuniti, ha dedotto come non potessero essere accolte le tesi prospettate dal Comune in quanto:
– in primo luogo, radicalmente incompatibili con uno dei principi cardine del nostro ordinamento – il principio del tempus regit actum – in forza del quale la legittimità di un provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione (salvo in ipotesi ben individuate e nella specie non assolutamente sussistenti);
– in secondo luogo, poiché è lo stesso art. 10, co. 3 del D.lgs n. 42/2004 – che individua i beni culturali – a statuire che le cose mobili e immobili di proprietà dei privati sono culturalmente rilevanti “quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13” del medesimo decreto, cioè la dichiarazione di interesse culturale alla quale si deve, pertanto, attribuire valore costitutivo ed efficacia ex nunc.
Il Collegio ha, dunque, negato l’efficacia retroattiva del vincolo culturale anche nel caso che ci occupa, sottolineando come lo stesso possa rilevare unicamente dal momento in cui venga apposto e, dunque, i provvedimenti adottati prima della sua apposizione sono legittimi, pur comunque evidenziando che ciò non attribuisce all’impresa agrivoltaica un diritto incondizionato a realizzare l’impianto progettato, bensì che del sopravvenuto vincolo culturale si terrà conto nel corso del successivo procedimento autorizzatorio.
Dott.ssa Elena Ferrari

