Limitazioni alle sale da gioco e contrasto alla ludopatia – Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10252

E’ recessivo l’interesse economico degli operatori rispetto all’interesse pubblico tutelato da un regolamento comunale che imponga limitazioni orarie all’apertura di sale da gioco e all’utilizzo di slot machine per contrastare la ludopatia.

Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato si è espresso sui poteri degli Enti locali per contrastare il crescente fenomeno della ludopatia e sul delicato equilibrio fra queste misure e la libertà di iniziativa economica degli operatori del settore.

La vicenda muove da un regolamento adottato dal Comune di Venezia che impone limitazioni orarie sia all’apertura delle sale bingo (dalle 8.30 alle 21.30) sia all’utilizzo di apparecchi automatici ex art. 110 TULPS (comunemente dette slot machine).

Avverso detto regolamento è insorta una società del settore, lamentando plurimi vizi: contraddittorietà violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto in contrasto con titoli abilitativi previamente ottenuti; difetto di istruttoria e di motivazione, non essendoci evidenza di un’emergenza ludopatia nel Comune di Venezia; difetto di proporzionalità; disparità di trattamento vista l’eccezione espressa per il Casinò municipale, che rimaneva escluso dall’applicazione del regolamento.

Il Consiglio di Stato, a sostanziale conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato integralmente il ricorso in appello, formulando considerazioni affatto scontate.

In primo luogo, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato, in tema di presunta contraddittorietà fra il regolamento e i permessi rilasciati in precedenza, che l’Amministrazione ha sempre il potere di disciplinare una materia in via generale in base a nuova valutazione dell’interesse pubblico, senza essere limitata dal pregresso rilascio di titoli abilitativi. Per il medesimo ordine di ragioni, secondo i Giudici, di fronte al potere di disciplinare in via generale un settore rispetto al passato, non sono configurabili affidamenti tutelabili di sorta.

Il Consiglio di Stato ha poi ripercorso l’iter di approvazione del regolamento gravato, e in particolare gli appositi report del Dipartimento Dipendenze – Unità operativa SERD.D. della ULSS 12 di Venezia che evidenziavano la crescita del fenomeno ludopatico e la concentrazione del gioco soprattutto nelle ore serali e notturne, con riferimento a slot machine e VLT. Secondo il Collegio, l’obbligo di istruttoria e di motivazione risulta quindi perfettamente assolto dall’Amministrazione, nonostante le doglianze del privato circa l’estensione reale del fenomeno della ludopatia circoscrivibile all’interno del territorio del Comune di Venezia. Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato, nell’attuale momento storico il fenomeno della ludopatia costituisce fatto notorio, senza che sia necessario uno studio ad hoc per il territorio.

Nella parte forse più interessante della pronuncia in commento, è stato affrontato il tema del delicato equilibrio tra l’interesse pubblico al contrasto alla ludopatia e la libera iniziativa economica, al centro del difetto di proporzionalità sollevato dalla ricorrente, che lamentava anche disparità di trattamento tra sale da gioco e bar/tabaccherie dotate di slot machine, le cui limitazioni orarie risultavano differenti. Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada si sono espressi in maniera netta, confermando in pieno la legittimità dell’operato comunale, e ritenendo recessivo l’interesse economico dell’operatore, pur entro determinati limiti: “Per perseguire l’interesse pubblico al contenimento del fenomeno ludopatico, il comune ha introdotto limitazioni orarie al funzionamento di slot machine e apparecchi VTL, che non potevano che essere uniformi e valevoli per tutti gli esercizi caratterizzati dalla presenza di tali apparati, pena l’inefficacia della misura. D’altra parte, l’interesse pubblico alla tutela della salute deve, comunque, ritenersi prevalente su quello economico dei gestori della sale gioco, per cui l’eventuale riduzione degli introiti di questi ultimi, dipendente dalla riduzione dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco e di apertura delle sale gioco, che non sia tale da determinare la chiusura di tali attività, è da considerare proporzionale allo scopo e tale da contemperare gli interessi in conflitto, che, in ogni caso, hanno una diversa tutela”.

Infine, il Consiglio di Stato ha rigettato anche la censura per disparità di trattamento per avere il Comune escluso il Casinò municipale dai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento. Dirimente, secondo i Giudici, la disciplina speciale cui è soggetto il Casinò e, soprattutto, la possibilità per gli operatori della casa da gioco di allontanare i giocatori ritenuti “patologici”, anche su segnalazione dei famigliari.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente l’appello, confermando non solo la sentenza di prime cure, ma in generale la possibilità per gli enti locali di intervenire con misure sempre più incisive nella lotta alla ludopatia, di fronte alla quale l’interesse economico degli operatori deve considerarsi recessivo, pur entro certo limiti e senza poterne pregiudicare la sostenibilità economica.

Avv. Niccolò Nuti

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