Sui casi in cui sia possibile giustificare una responsabilità in capo in capo agli amministratori delle società di capitali per l’abbandono di rifiuti
La vertenza oggetto della sentenza in epigrafe origina dall’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Comune di Altamura, accertato l’illecito ambientale connesso ad una discarica per rifiuti urbani, ormai in stato di abbandono, ha ingiunto ai legali rappresentanti della società proprietaria del sito di porre in essere misure di prevenzione e messa in sicurezza dei luoghi, adducendo quale unica motivazione che tali soggetti ricoprivano o avevano ricoperto la predetta carica all’interno della società autrice dell’inquinamento. Così facendo, dunque, l’Amministrazione ha affermato in capo agli amministratori una responsabilità ambientale “da mera posizione” solo per aver essi svolto tale funzione societaria.
L’impostazione seguita dal Comune era stata, poi, condivisa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Bari – pronunciatosi con sentenza n. 645 del 17 aprile 2023 – avanti al quale i destinatari dell’ordinanza avevano proposto ricorso per l’annullamento della medesima, lamentando il difetto di legittimazione passiva, la non estendibilità generalizzata dell’obbligo di realizzare le misure di messa in sicurezza agli amministratori e la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, di uno specifico nesso causale tra la condotta dei ricorrenti e il danno ambientale lamentato.
Il Giudice di prime cure, sulla scorta di una precedente pronuncia sul punto (T.A.R. Puglia, Bari, 28 settembre 2020, n. 1227), aveva, però, dichiarato l’infondatezza dei motivi rappresentati dagli amministratori.
In particolare, ad avviso del T.A.R. Bari, dal momento che per il diritto europeo la tutela dell’ambiente ruota intorno ad una responsabilità del proprietario in chiave dinamica (ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione) e che, segnatamente, l’art. 3, par. 1, lett. a) della direttiva 2004/35/CE ha elaborato una forma di responsabilità ambientale oggettiva, con riguardo alle attività cd. “sensibili” di cui all’allegato III della direttiva (come quelle di gestione dei rifiuti), sarebbe superfluo «uno stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area ed il rischio ambientale dell’inquinamento» anche con riguardo a coloro che vantano diritti o relazioni di fatto col bene (discarica), quali appunto gli amministratori societari. Alla luce di ciò, secondo il Tribunale Amministrativo di Bari, graverebbe proprio su tali soggetti l’onere di dimostrare l’insussistenza del rapporto eziologico; onere che nella specie detto Giudice ha ritenuto non assolto.
Tuttavia, con la pronuncia in epigrafe il Consiglio di Stato, avanti al quale gli originari ricorrenti avevano proposto appello, ha superato l’orientamento del T.A.R. Bari, affermando che, con riguardo alle società per capitali (come quella del caso di specie), «in linea generale, non può ammettersi un’estensione automatica dei doveri in materia ambientale gravanti sulla persona giuridica anche alle persone fisiche che in essa hanno rivestito e svolto funzioni decisorie di amministrazione».
Difatti, «in virtù del rapporto di immedesimazione organica, che lega l’amministratore di una società di capitali, avente autonoma personalità giuridica, alla medesima società, il destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza va individuato nell’ente medesimo, salvo che l’amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbia contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare (o male prevenire) il rischio di inquinamento, agendo quale inquinatore diretto», ovvero ove vi sia stato cd. “abuso dello schermo della personalità giuridica”.
Diversamente da quanto rappresentato dal Giudice di prime cure e come chiarito dalla CGUE con la decisione del 4 marzo 2015, C-524/2013 – interrogata sul punto dell’Adunanza Plenaria -, il Collegio di Palazzo Spada, con la sentenza in commento, ha ritenuto che per configurare una forma di responsabilità nei confronti dell’amministratore viene sempre richiesto l’accertamento da parte dall’autorità competente di un nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’evento lesivo per l’ambiente; con conseguente inammissibilità di un’estensione generalizzata dei doveri ambientali sugli amministratori come prospettato dal T.A.R. Bari.
La Corte di Lussemburgo e, più recentemente, anche la Corte di Cassazione (SS. UU., 1 febbraio 2023, n. 3077) hanno, d’altronde, chiarito che, non essendosi il Legislatore italiano avvalso della clausola di maggior rigore di cui all’art. 16 della direttiva 2004/35/CE – che avrebbe consentito di prevedere una forma di responsabilità “da mera posizione” svincolata dall’accertamento di un nesso -, «neppure una lettura marcatamente oggettiva del principio di “chi inquina paga” potrebbe tradursi in una deroga alla disciplina nazionale in ordine al nesso di causalità».
Pertanto, al fine di configurare una responsabilità per danno ambientale, rimane necessario perlomeno «dimostrare che la condotta delle persone fisiche amministratici abbia aggiunto un sovrappiù di efficienza causale tale da aggravare (o male prevenire) il rischio di inquinamento, oltre che l’imputabilità di tale anomalo contegno quanto meno alla colpa del singolo amministratore [ex art. 2395 c.c.]».
La sentenza in commento precisa, infine, che ove l’Amministrazione dimostri la sussistenza di tale rapporto di causalità, ai sensi dell’art. 2476 c.c., la responsabilità dell’amministratore sarà comunque una responsabilità concorrente, in quanto, oltre a quest’ultimo, ne risponderà solidamente anche la persona giuridica presso cui lo stesso esercita o ha esercitato la sua funzione.
Invero, secondo il Consiglio di Stato, «quando, come nel caso in esame, l’autore dell’illecito è individuabile in una società per capitali, non [può] stabilirsi un parallelismo diretto e automatico tra la responsabilità di quest’ultima e quella concorrente degli amministratori che per essa hanno operato»: la responsabilità degli amministratori può essere riconosciuta solo ove l’Autorità competente accerti un uso distorto dello schema societario (secondo il parametro dell’abuso della personalità giuridica) o il contributo causale ed efficiente ai fatti di inquinamento da parte loro.
Conseguentemente, la tendenziale irresponsabilità degli amministratori di una società di capitali non opererà:
– nei casi di cd. “abuso dello schermo della personalità giuridica” da parte degli stessi amministratori, da intendersi quale uso distorto dello schema dell’autonomia soggettiva della società di capitali con lo scopo di beneficiare della conseguente responsabilità limitata e, dunque, quale forma di godimento da parte di un soggetto di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione: «Il rimedio contro gli abusi della personalità giuridica [consiste] nel superamento (parla significativamente al riguardo della necessità di “bucare” il velo societario, cfr. Cass. civ., 3.11.2021, n. 31319) da parte del giudice dello schermo della personalità giuridica, con l’imputazione degli atti o delle condotte illecite direttamente a coloro che si sono avvalsi strumentalmente di tale istituto»;
– oppure nell’ipotesi in cui costoro abbiano contribuito sul piano causale a far insorgere o aggravare il rischio di inquinamento ovvero abbiano, nella medesima direzione, agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società. In tal caso, sulla scorta del principio di matrice euro unitaria “chi inquina paga”, gli amministratori saranno da considerarsi responsabili dell’inquinamento e soggetti alle previsioni di cui al Titolo V del Codice dell’Ambiente.
In conclusione, solo ove l’Amministrazione fornisca un’adeguata motivazione circa la sussistenza di tali profili non potrà e non dovrà escludersi la responsabilità ambientale degli amministratori di una società di capitali.
Dott.ssa Elena Ferrari

