Sulla disciplina nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e la possibilità del proprietario del fondo di sottrarlo dall’uso della caccia previsto dall’art. 15 della L. n. 157/1992.
Consiglio di Stato, sez. VI, 03 febbraio 2026, n. 895
Il Consiglio di Stato in merito alla domanda di sottrazione del fondo dall’attività venatoria per motivi etici e morali
La sentenza in commento si pronuncia in rapporto alle implicazioni della disciplina nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio di cui all’art. 15 della L. n. 157/1992.
Tale disposizione consente ai proprietari di fondi che vogliano vietare l’attività di caccia sulle proprie aree di presentare al Presidente della Giunta regionale una richiesta motivata in tal senso. La norma prevede che l’istanza venga accolta se non ostacola concretamente l’attuazione del piano faunistico-venatorio e, altresì, nei casi specificatamente individuati con norme regionali quando l’attività venatoria sia ritenuta in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
È in tale contesto che si colloca la pronuncia del Consiglio di Stato in oggetto, la quale trae origine dal diniego opposto dalla Regione Emilia-Romagna alla richiesta di un cittadino di sottrarre all’attività venatoria la proprietà per ragioni etiche e morali. In particolare, tale diniego si fondava: i) sul contenuto di una delibera di Giunta regionale che interpretava restrittivamente il portato della disciplina nazionale, limitando l’accoglimento delle istanze di sottrazione ai soli casi in cui contestualmente ci si trovasse in una delle specifiche ipotesi di cui sopra e venisse altresì accertata la compatibilità della richiesta con l’interesse pubblico sotteso al piano faunistico-venatorio, ritenendo nella specie non integrate entrambe le condizioni; ii) sul generico richiamo all’incompatibilità dell’istanza rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria.
Il Consiglio di Stato, diversamente da quanto statuito in primo grado, ha tuttavia evidenziando che la disciplina nazionale distingue nettamente l’ipotesi di sottrazione generale, fondata sul solo accertamento della coerenza della richiesta del proprietario rispetto all’attuazione del piano, e quella di aggiuntive ed ulteriori ipotesi specificamente individuate a livello regionale. Queste ultime, infatti, «non sono subordinate alla verifica della compatibilità con l’attuazione del piano faunistico [come, invece, preteso dalla Giunta regionale nel caso che ci occupa]», essendo «dirette ad assicurare in via prioritaria la tutela di particolari colture agricole (specializzate, a fini di ricerca o sperimentazione) e di attività di rilevante interesse economico, sociale e ambientale».
Non può, quindi, essere operata alcuna crasi tra tali distinte previsioni e, dunque, non possono essere neppure introdotte a livello regionale ipotesi tassative di sottrazione in contrasto con il dettato normativo nazionale.
Di conseguenza, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittima la delibera di Giunta «nella parte in cui consente l’accoglimento dell’istanza solo in presenza di casi tassativi, in contrasto con la normativa di rango primario [id est, art. 15 L. 157/1992] che permette invece, in via generale, la sottrazione del fondo su richiesta del proprietario» ove si accerti in concreto e con adeguata motivazione la «sola condizione negativa che tale sottrazione non sia di ostacolo alla pianificazione faunistico venatoria e, quindi, anche per le per ragioni etiche e morali contemplate dalla giurisprudenza CEDU» e non anche il verificarsi di ultronee circostanze.
La pronuncia in parola ha, pertanto, conseguentemente annullato anche il diniego, opposto dalla Regione, per difetto di motivazione, rilevando l’assenza di puntuali indicazioni circa gli elementi di fatto che l’avrebbero indotta a ritenere la sottrazione del fondo concretamente idonea ad ostacolare l’attuazione del piano. Ciò fatto salvo il possibile riesercizio del potere dell’Amministrazione in merito all’esame della richiesta del privato, stavolta nel rispetto dei principi statuiti dal Giudice.
Alla luce di quanto precede, è evidente che, in linea generale, «l’interesse del proprietario [sarà comunque] assicurato nei limiti in cui non sia di ostacolo all’attuazione del piano faunistico venatorio e, quindi, al soddisfacimento degli interessi dallo stesso perseguiti» e, dunque, la pronuncia rafforza la posizione del proprietario, anche rispetto alla tutela del proprio diritto all’obiezione di coscienza.
Dott.ssa Elena Ferrari

