Sulla procedura abilitativa semplifica (P.A.S.) per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile – Cons. Stato, sez. IV, 07 gennaio 2026, n. 120

C.d.S., sez. IV, 7 gennaio 2026 n. 120

La procedura abilitativa semplifica (P.A.S.) per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile non consente di superare i parametri urbanistici ed edilizi locali.

La vicenda sottoposta all’esame del Consiglio di Stato trae origine dalla richiesta di una società di realizzare un impianto di produzione di biometano in un’area agricola, avvalendosi della P.A.S., disciplinata all’epoca dei fatti dall’art. 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011.

Il Comune – nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria avviata a seguito della presentazione della dichiarazione di P.A.S – si è opposto al progetto, eccependo, da un lato, un’incompatibilità tra il progetto e la destinazione agricola dell’area prevista dal piano urbanistico comunale (P.U.C.) e, dall’altro, un’incompatibilità dimensionale, dato che il progetto prevedeva una superficie costruita superiore a quella consentita dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.U.C.

Proprio sulla base di tale parere negativo il S.U.A.P. ha emesso la determinazione finale negativa, che è stata poi oggetto del giudizio promosso dalla società avanti al TAR Campania, sez. Salerno, giudizio che si è concluso con la sentenza di rigetto n. 222 del 31 gennaio 2025.

Contro la predetta sentenza ha proposto appello la società deducendo: a) di aver asseverato la compatibilità urbanistica con la destinazione agricola; b) che, ai sensi dell’art 12, c. 3 del D. Lgs. 387/2003, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energie rinnovabili costituirebbe variante allo strumento urbanistico; c) che in base al successivo c. 7, sarebbe consentito ubicare gli impianti in zona agricola; d) che, ai sensi del medesimo D.M., l’individuazione di aree non idonee potrebbe essere effettuata solo dalla Regioni; e) che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore circa le caratteristiche dell’impianto.

Ebbene, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, il Collegio ha sottolineato che la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) “presuppone per la sua applicazione in concreto la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi”, compatibilità che deve essere attestata dal dichiarante mediante una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e accompagnata dagli opportuni elaborati.

La P.A.S. permette infatti l’ottenimento del titolo abilitativo “senza la previa autorizzazione espressa dell’autorità competente, sulla base di una dichiarazione di parte, salvo il potere di tale autorità di verificare, entro il termine di legge, la ricorrenza dei presupposti di legittimità dell’intervento e, in caso contrario, inibirne l’esecuzione” e pertanto “la compatibilità urbanistica dell’impianto è condicio sine qua non di accesso alla PAS”.

Ne discende dunque che, qualora tale compatibilità manchi, l’operatore deve necessariamente ricorrere al procedimento di Autorizzazione Unica (ex art. 12 D. Lgs. 387/2003, anch’esso applicabile ratione temporis), il quale, a differenza della P.A.S., può costituire variante allo strumento urbanistico (come già affermato da Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Id., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800; Id., 29 dicembre 2023, n. 11338).

Il Collegio si è poi occupato di un’ulteriore problematica, ovvero del coordinamento tra P.A.S. e disciplina delle aree idonee all’installazione degli impianti F.E.R. contenuta nell’art. 20 c. 8 del D. Lgs. 199/2021.

A tale riguardo il Consiglio di Stato ha significativamente chiarito (in conformità alla propria precedente sentenza del 29 luglio 2025 n. 6725) che il predetto art. 20 c. 8 ha l’effetto di superare le previsioni urbanistiche locali di azzonamento che vietino in via generale l’installazione di tali impianti in ambito agricolo, ma non permette di derogare ai parametri urbanistici-edilizi che caratterizzano la zona agricola.

Infatti, dal momento che il legislatore nazionale ha sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra impianti F.E.R. e zone agricole, tali impianti devono ritenersi automaticamente ricompresi tra gli usi agricoli consentiti, a prescindere da eventuali limitazioni all’attività agricola previste dalle norme urbanistiche locali.

Tuttavia, il Supremo Consesso ha altresì sottolineato che il D. Lgs. 199/2021 non consente di derogare ai precisi parametri urbanistico-edilizi che siano insanabilmente incompatibili con la realizzazione dell’intervento e che quindi impediscano la collocazione dell’impianto, posto che la compatibilità urbanistica è un presupposto essenziale per l’abilitazione degli impianti secondo il meccanismo della P.A.S.

Alla luce dei principi sopra affermati, nel caso di specie il Consiglio di Stato è giunto a ritenere che il progetto della società appellate violasse palesemente il parametro relativo alla superficie costruita massima ammissibile (18.000 mq di superficie in progetto contro 540 mq di superficie consentita). Trattandosi di un preciso parametro edilizio e non di una disposizione di azzonamento, il Collegio ha rilevato che la sua violazione rende il progetto incompatibile con il P.U.C. e, di conseguenza, inammissibile tramite P.A.S.

In conclusione, la sentenza in commento evidenzia che l’idoneità ex lege di un’area ai sensi dell’art. 20 c. 8 D. Lgs. 199/2021 non garantisce l’assentibilità dell’impianto F.E.R. tramite procedura abilitativa semplificata. Spetta infatti al proponente che intende avvalersi della P.A.S. dimostrare, tramite asseverazione tecnica, la piena compatibilità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie e dunque la conformità dell’impianto non solo rispetto alla destinazione d’uso (azzonamento) ma anche ai parametri urbanistico-edilizi specifici. Ove ciò non sia possibile, l’unica strada percorribile resta quella dell’Autorizzazione Unica, la quale, a differenza della P.A.S., può costituire variante allo strumento urbanistico.

Avv. Sara Vidale


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