Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. VII, 6 febbraio 2026, n. 869
La limitazione del diritto alla libera fruizione del mare
Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato sulla possibilità dell’Amministrazione di limitare il libero accesso al mare e alla balneazione.
In particolare, il Comune intimato aveva assunto dei provvedimenti con i quali era stato introdotto un sistema di contingentamento del numero di persone che potevano accedere quotidianamente ad una spiaggia libera (e alla sua battigia) adiacente ad un lido privato a pagamento, subordinando l’ingresso ad una prenotazione attraverso una piattaforma on line gestita dai concessionari dell’area contigua, nonché imponendo un massimo di ingressi settimanali e prevedendo orari di apertura e di chiusura del bene demaniale; così di fatto affidando la gestione della spiaggia libera agli operatori di quella a pagamento.
Il Tribunale ha, innanzitutto premesso che, ai sensi degli articoli 2, 32 e 42 della Costituzione, il mare e i beni demaniali marittimi sono beni strumentali al soddisfacimento degli interessi non patrimoniali della persona e, in particolare, a quelli della salute e dello sviluppo della personalità umana, dal momento che la loro fruizione consente di migliorare la qualità del vivere quotidiano. Tali beni presentano, quindi, un’intrinseca, nonché ineliminabile, vocazione alla fruizione collettiva e il libero accesso al mare costituisce un diritto fondamentale della personalità, peraltro riconosciuto anche a livello normativo [art. 3 D.L. 400/1993; art. 1, co. 254 L. 296/2006; art. 11, co. 2, lett. d) L. 217/201; art. 4, co. 2, lett. a) L. 118/2022; art. 1161 Cod. Navigazione] (cfr. Cass., SS.UU., 14 febbraio 2021, n. 3665, ma anche Cass., sez. II, 27 marzo 2012, n. 333).
È, tuttavia, necessario che tale diritto«non si traduca in fattore di pregiudizio di altri valori, ambientali, paesaggistici e culturali […] oltre che [in un] fattore di ostacolo al pieno godimento del mare in condizioni di sicurezza e vivibilità (certamente frustrate in caso di assenza di un proporzionato contingentamento e, dunque, di sovraffollamento), [o] anche [in un] fattore di potenziale pregiudizio per le esigenze di preservazione nel tempo dell’intera area per come oggi si presenta» e, dunque, anche per l’analoga possibilità di fruizione per le successive generazioni (TAR Campania, 17 luglio 2025, n. 5362).
Si pone, dunque, un problema di bilanciamento tra esigenze diverse. Ragione per la quale la Pubblica Amministrazione deve farsi carico di individuare le modalità per coordinare il diritto alla libera fruizione del mare con le esigenze di tutela di altri interessi pubblici di pari livello (quali ambiente, sicurezza e incolumità) e fermo restando che, in ogni caso, tale diritto non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o imprenditoriali, pena un’indebita privatizzazione di fatto della fruizione del bene pubblico.
Di conseguenza, le misure di contingentamento all’accesso all’arenile non sono in astratto illegittime, ma sono consentite solo laddove siano sorrette da un’istruttoria adeguata, conformi ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza e assunte per far fronte a situazioni di interesse pubblico di particolare gravità.
Muovendo da tale assunto, la Sezione ha ritenuto illegittimo il criterio di calcolo della capienza massima assunto nella specie dall’Ente, in quanto fondato sulle distanze tra ombrelloni previste per gli stabilimenti balneari in concessione e, quindi, inidoneo a misurare le esigenze di sicurezza di una spiaggia libera non attrezzata.
Il Giudice ha, poi, ritenuto parimenti illegittima la definizione degli orari di apertura e chiusura della spiaggia libera: la chiusura anticipata del lido, che precludeva l’accesso anche oltre l’orario di chiusura dello stabilimento a pagamento adiacente, appariva del tutto sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela di sicurezza e incolumità pubblica e, piuttosto, correlata a dinamiche imprenditoriali ed economiche del vicino concessionario.
Sicché i provvedimenti assunti nel caso che ci occupa sono stati annullati dal Giudicante, dovendo l’Amministrazione ripronunciarsi per la definizione di un contingentamento basato su criteri afferenti esclusivamente al rispetto delle esigenze di sicurezza ed incolumità delle persone.
In conclusione, «una compressione del diritto alla fruizione del demanio marittimo da parte della collettività può essere giustificata solo in presenza di esigenze di tutela di altri valori ambientali, paesaggistici e culturali (cfr. ovvero per TAR Campania, sez. VII, 17 luglio 2025, n. 5362) ovvero per comprovate esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica», anche nell’ottica di salvaguardare l’analoga possibilità di accesso al mare per le successive generazioni e comunque nei limiti del rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; restando, invece, illegittima ogni compressione di tale diritto fondata su criteri estranei alle predette finalità o che subordini la fruizione del bene pubblico alle esigenze organizzative di soggetti privati concessionari.
Dott.ssa Elena Ferrari

