Il criterio per l’individuazione delle aree idonee previsto dall’art. 20 c. 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021 è aggiuntivo e non alternativo rispetto alle precedenti lettere del medesimo comma.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione del TAR Milano il Comune aveva inibito l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra, richiesta con P.A.S. (procedura abilitativa semplificata) e ricadente su area agricola di salvaguardia, ritenendo non soddisfatta la condizione di idoneità prescritta dall’art. 20 c. 8 lett. c ter D. Lgs. 199/2021, in base alla quale l’area agricola deve essere ricompresa in un perimetro i cui punti non distino più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.
L’impresa richiedente ha impugnato tale determinazione sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare in via esclusiva il disposto di cui alla successiva lett. c-quater, secondo la quale sono idonee all’installazione dei predetti impianti le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni culturali, né ricadono nella fascia di rispetto di tali beni pari a 500 m.
Secondo la ricorrente, infatti, l’ipotesi di cui alla lett. c-quater sarebbe alternativa rispetto a quella prevista dalla precedente lett. c-ter.
Il TAR Milano è stato dunque chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 20 c. 8 del D. Lgs. 199/2021 ed in particolare sul rapporto tra le lett. c-ter e c-quater, questione che, come riconosce lo stesso TAR, è oggetto di oscillazioni giurisprudenziali.
Il Collegio, alla luce del dato letterale della disposizione ed anche di considerazioni di ordine logico, si è espresso in senso favorevole al Comune, osservando che la previsione di cui alla lett. c-quater non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti (ivi compresa la c-ter) e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il precedente assetto.
Più nel dettaglio, il TAR ha evidenziato che il dato letterale contenuto nella lett. c-quater, laddove specifica che “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis e c-ter)”, non può avere altro significato se non che gli ambiti idonei ai sensi della lett. c-quater devono valutarsi anche tenendo conto delle limitazioni indicate dalle precedenti disposizioni, non potendosi prescindere da tali previsioni (richiamando sul punto altre pronunce conformi, tra le quali, da ultimo, TAR Emilia Romagna, Parma, 9 gennaio 2025 n. 5). Conseguentemente si tratta di un’ipotesi aggiuntiva e non alternativa, che consente di installare un impianto fotovoltaico anche nei pressi di un bene culturale, purché nel rispetto di una fascia di almeno 500 m.
Il Collegio ha inoltre precisato che tale interpretazione della lett. c-quater è maggiormente logica e coerente, posto che, ove fosse accolta la tesi della ricorrente, basterebbe individuare un’area posta ad una distanza superiore a 500 m da un bene culturale e nessuna ulteriore preclusione opererebbe, pur ove si trattasse di aree che non hanno alcuna delle caratteristiche prescritte dalle lettere da a) a c-ter) del medesimo comma. Ove il legislatore avesse previsto tale obiettivo avrebbe dovuto stabilirlo appositamente, piuttosto che utilizzare la formula contenuta nella lett. c-quater, che fa espressamente salvo quanto stabilito dalle lettere precedenti.
A sostegno della propria interpretazione il TAR ha richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza del 21 giugno 2024, ed in particolare l’art. 7 c. 3 del medesimo, dal quale emerge che la tutela culturale e paesaggistica non è alternativa alle altre finalità che possono determinare la non idoneità di un’area, ma deve essere valutata congiuntamente, in negativo.
Il TAR ha peraltro chiarito che la patrocinata interpretazione non si pone in contrasto con l’obiettivo del perseguimento della massima diffusione delle energie rinnovabili, perché la lett. c-quater garantisce che la Soprintendenza non possa opporsi alla collocazione dell’impianto ove lo stesso sia collocato oltre la fascia di rispetto di 500 metri.
Il Collegio ha ritenuto inoltre che non depongano in senso contrario né i lavori preparatori, né l’interpello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 178686 del 2 ottobre 2024, atteso che l’intenzione del legislatore e l’interpretazione dell’Amministrazione di settore non possono rilevare laddove si pongano in contrasto con la chiara lettera della norma e con la tutela di interessi di rango primario a cui appartengono quelli di natura culturale e paesaggistica.
Infine il TAR ha confutato l’orientamento giurisprudenziale formatosi in senso contrario – in base al quale le aree idonee disciplinate dalle lettere da a) a c-ter) sarebbero già antropizzate e quindi rispetto alle stesse la tutela dell’interesse culturale e paesaggistico sarebbe recessivo, non giustificandosi dunque l’applicazione in via cumulativa del c-quater – sottolineando che la tutela culturale e paesaggistica trova fondamento nell’art. 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022.
Avv. Sara Vidale

