Sull’esclusione del riconoscimento de plano degli incentivi di cui all’art. 40-bis, L. r. Lombardia n. 12/2005 per interventi su parti del territorio comunale ricadenti nel tessuto urbano alla luce del bilanciamento tra gli interessi compresenti
L’art. 40-bis della Legge Regionale per la Lombardia n. 12/2005, con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio, prevede che gli immobili dismessi e con criticità legate a salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali pregiudicanti la sicurezza, inquinamento o degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale possano essere riqualificati dai loro proprietari usufruendo di un incremento dei diritti edificatori.
L’individuazione degli immobili cui applicare tali incentivi è ordinariamente rimessa al Consiglio comunale, che decide con delibera. Il Comune, tuttavia, non presenta ampi margini di discrezionalità nella scelta, dal momento che, in presenza dei presupposti previsti dalla norma regionale (da certificarsi con perizia asseverata), il riconoscimento dei benefici può avvenire anche su impulso del proprietario del manufatto. L’art. 40-bis della L. r. Lombardia n. 12/2005 impone, poi, agli Enti locali anche il divieto “esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato” dell’attribuzione di tali incrementi.
Risulta, pertanto, evidente il significativo impatto sul contenuto della pianificazione locale generato dalla norma regionale; impatto che, ad oggi, può essere tuttavia mitigato dalla valutazione, con delibera comunale compiutamente motivata, della sussistenza di specifici interessi pubblici volti ad evitare un incontrollato aumento del carico urbanistico.
In particolare, nonostante la presenza del menzionato divieto di esclusione generalizzata di aree dall’attribuzione degli incentivi edificatori di cui all’art. 40-bis, L. r. Lombardia n. 12/2005, con la sentenza in commento il TAR Lombardia, Milano, ha riconosciuto la legittimità dell’operato di un Comune che, con delibera consiliare, ha escluso dall’applicazione dei citati benefici tutti gli immobili ricadenti nel “tessuto storico” e negli “aggregati storici”.
La pronuncia giunge a tale conclusione valorizzando il contemperamento tra le finalità perseguite dalla citata norma e le esigenze di tutela non solo paesaggistica, ma anche di carattere urbanistico, storico, sociale e di contenimento del carico urbanistico.
Diversamente da quanto rappresentato nel ricorso conclusosi con la sentenza in commento, il Tribunale ha rilevato come la menzionata esclusione non possa essere qualificata come “generalizzata”, dal momento che tale scelta non è stata operata sulla scorta di criteri generali, astratti e slegati dal contesto di riferimento, bensì scrutinando le concrete peculiarità dell’ambito territoriale in parola.
Invero, la corretta declinazione della discrezionalità del Comune trova il suo fondamento nella motivazione sottesa al suo operato e contenuta nella deliberazione impugnata, dalla quale emerge che la predetta esclusione si giustifica, in primo luogo, con riferimento alla “necessità di mantenere immutata la struttura tipologica e architettonica, in quanto il caratteristico assetto spaziale riconduce a una unica trama urbana, insieme al segno e alla memoria della cultura sociale ed economica della Città, che rappresentano gli elementi di singolarità e attrattività della stessa”. L’importanza del tessuto storico rileva, poi, oltre che da un punto di vista urbanistico, anche sotto il profilo paesaggistico – essendo l’area interessata ricompresa nella classe di sensibilità paesaggistica massima. “La scelta di non riconoscere per gli immobili degradati presenti nel tessuto storico gli incrementi dei diritti edificatori [infine] ha l’obiettivo di mantenere inalterato il panorama urbano in tale zona (cd. “skyline”)” e di evitare “un aumento del carico urbanistico che andrebbe a gravare negativamente sulle condizioni di vivibilità”. Ciò a maggior ragione tenendo in considerazione la rilevante portata che la Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 2021, ha attribuito all’aumento indiscriminato, non compensato e non controllato, della pressione insediativa, con conseguente qualificazione della posizione dei privati come recessiva rispetto alla determinazione dell’Amministrazione volta a selezionare gli ambiti da escludere dagli incentivi di cui alla norma regionale.
L’obiettivo di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità deve, dunque, essere contemperato con le altresì sussistenti finalità di tutela urbanistica, storica, sociale, paesaggistica e di limitazione di un incontrollato aumento del carico urbanistico. Non può, pertanto, esservi un riconoscimento de plano dell’incremento dei diritti edificatori di cui all’art. 40-bis, L. r. Lombardia n. 12/2005, ma lo stesso deve essere valutato anche alla luce dell’“aumento indiscriminato e non controllato della pressione insediativa”, nonché delle citate esigenze di tutela.
Dott.ssa Elena Ferrari

