Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. III, 07 luglio 2025, n. 5836
Sul rapporto tra indizi non adeguatamente motivati in ordine al concreto rischio di infiltrazione mafiosa in un’impresa e provvedimento di diniego all’iscrizione nella White List
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, si è pronunciato in merito alla illegittimità del diniego al rinnovo dell’iscrizione nella cd. White List espresso dal Prefetto sulla base di indizi non adeguatamente motivati in ordine al concreto pericolo di ingerenza mafiosa.
Il Prefetto, in particolare, ha reso il provvedimento interdittivo prendendo in considerazione i seguenti tre elementi:
➢ rapporti di parentela tra soci e soggetti gravati da pregiudizi penali o comunque indirettamente collusi o aderenti a realtà criminali;
➢ uso di fatture per operazioni inesistenti
➢ e operazioni commerciali con società ritenute esposte al rischio di ingerenze criminali o contigue alla criminalità organizzata.
Come noto, la ratio del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è quella di evitare e contrastare il rischio di infiltrazione mafiosa nelle strutture del mercato e, dunque, ciò che viene in rilievo è il cd. “pericolo del pericolo” che ciò si realizzi. La presenza del pericolo, pertanto, deve essere valutata secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, il quale quindi non richiede che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia conducano – in una visione atomistica e parcellizzata – “oltre ogni ragionevole dubbio” al rischio di permeabilità mafiosa, ma che letti e interpretati nel loro insieme possano inferire ad un “più probabile che non” condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2022, n. 3973, 22 aprile 2022, n. 2985; 11 aprile 2022, n. 2712; 3 maggio 2016, n. 1743).
Ciò premesso, tuttavia, affinchè possa essere configurato un reale rischio di infiltrazione mafiosa, è necessario che l’Amministrazione dimostri in quale misura e per quali ragioni l’indizio, quale ad esempio il legame di parentela o di affinità con persone connesse ad organizzazioni mafiose, sia idoneo ad incidere sull’affidabilità dell’impresa. Questo perché, «i legami parentali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto, ma in presenza di una serie di condizioni che colleghino la mera condizione parentale all’attività economica». Non è, quindi, sufficiente – come è avvenuto invece nella specie – allegare la mera sussistenza di tali rapporti per dimostrare l’inserimento della società in un contesto di criminalità organizzata, ma ai fini prognostici che qui interessano è necessario distinguere tra la coltivazione di relazioni afferenti alla sfera personale in quanto tale e di relazioni che invece rappresentano potenziale occasione di implicazioni criminose nelle dinamiche imprenditoriali (Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. III, 27 gennaio 2025, n. 593).
Di conseguenza, essendosi l’Amministrazione limitata a rappresentare la sussistenza di tali indizi, senza però dimostrare in quale misura il semplice legame di parentela e affinità fosse in grado di incidere sull’affidabilità dell’impresa rispetto ai tentativi di ingerenza gestionale da parte della criminalità organizzata e senza neppure fornire motivazioni circa l’attualità del rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale legato ai rapporti commerciali con imprese a rischio di ingerenze mafiose, la sentenza ha considerato illegittimo il diniego di iscrizione alla White List per difetto di istruttoria e motivazione.
Alla luce di quanto sopra, in tema di legittimità o illegittimità del diniego all’iscrizione alla White List dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori si può così brevemente riassumere:
➢ ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti i quali, unitamente e non individualmente, siano tali da far ritenere verosimile e “più probabile che non” il rischio di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, il diniego all’iscrizione nella White List o il suo rinnovo risulteranno pienamente legittimi in presenza di una motivazione idonea ad esplicitare il collegamento tra il singolo elemento e il reale pericolo di ingerenza mafiosa
➢ e, viceversa, illegittimi ove l’Amministrazione non abbia provveduto in tal senso.
Dott.ssa Elena Ferrari

