Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, 02 luglio 2025, n. 1152
Ordinanze contingibili e urgenti con divieto di installazione di tecnologie 5G.
Nella vicenda attenzionata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce il Sindaco di un Comune ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL con la quale ha posto divieto assoluto di sperimentazione ed istallazione della tecnologia 5G sul territorio locale, tecnologia la cui pericolosità per la salute umana risultava non ancora esclusa dagli Uffici interni. Ciò in asserita applicazione del principio euro unitario di precauzione, disciplinato all’art. 191 TFUE e volto a garantire la salvaguardia di un’elevata qualità dell’ambiente e della salute umana tramite l’adozione di misure preventive.
A seguito dell’adozione della misura, un’impresa attiva nel campo delle telecomunicazioni ha impugnato tale provvedimento per carenza dei presupposti di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, a norma dei quali rispettivamente l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente risulta inderogabilmente condizionata dall’esistenza di presupposti tassativi e di stretta interpretazione: la sussistenza di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale e quindi di un pericolo grave e di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati e indilazionabili.
Il Collegio Giudicante, in piena adesione rispetto alla prospettazione elaborata dalla ricorrente, ha deciso per la fondatezza della domanda di annullamento per carenza delle rigorose e imprescindibili condizioni previste dalle norme per l’adozione di ordinanze extra ordinem, «rappresentando [queste] manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa» (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904). «Consegue da tale orientamento che il potere in concreto esercitato deve essere caratterizzato dalla provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e dalla proporzionalità rispetto al pericolo da ovviare» (Cons. St., Sez. V, 14.11.2017, n. 5239).
Di conseguenza, non sussistendo nella specie un grave pericolo alla salute localizzato e connesso all’impiego della tecnologia 5G, ma essendo al più questo meramente ipotetico in quanto scientificamente indimostrato, l’ordinanza contingibile e urgente dal Comune assunta si appalesa illegittima.
Ciò, peraltro, anche posto che:
– la Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001), all’art. 8, co. 6, esclude espressamente che i Comuni possano introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità. La competenza circa tali materie è infatti esclusivamente riservata allo Stato;
-la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato.
La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale che, in perfetta coerenza con il dettato delle norme sul tema, ritiene illegittimi i divieti generalizzati di installazione del 5G sul territorio comunale e pertanto assicura la garanzia del riparto di competenze tra enti statali e locali, circoscrivendo il potere del Sindaco ad intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di tassative condizioni.
Dott.ssa Elena Ferrari

