L’irricevibilità della domanda presentata via pec nel caso in cui le ricevute di accettazione e di consegna siano successive di pochi secondi rispetto all’orario di scadenza indicato dalla lex specialis del procedimento.
Il Consiglio di Stato, con pronuncia del 31 ottobre 2024, n. 8546 (RG. n. 8887/2023), conclude nel senso dell’irricevibilità della domanda di partecipazione ad un procedimento di selezione pubblica presentata a mezzo pec nel caso in cui le relative ricevute di accettazione e consegna riportino un orario di pochi secondi successivo rispetto a quello di scadenza indicato – solo con riferimento alle ore e ai minuti (e non ai secondi) – nella lex specialis del procedimento.
In particolare, nella sentenza in parola viene posta a fondamento della tardività e dell’irricevibilità della domanda la necessità di sottrarre una fase particolarmente delicata del procedimento di selezione pubblica, quale appunto quella di presentazione della domanda di partecipazione, all’eventuale discrezionalità della stazione appaltante e, dunque, anche quella di garantire la par condicio e la certezza delle situazioni per tutti i concorrenti, corollari questi sottesi ai principi di imparzialità e buon andamento delineati ex art. 97 Cost., nonché a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità definiti dalla normativa comunitaria.
L’organo giudicante, pertanto, ribadisce come:
- in primo luogo, risulti del tutto ragionevole che l’indicazione oraria che riporti un numero intero composto dalle sole ore e dai soli minuti (ad esempio, 12:00) sia equivalente ad una dicitura identica che presenti anche il riferimento a “:00 secondi” (ad esempio, 12:00:00) e che, quindi, il suo significato sia assolutamente non ambiguo (Cons. Stato, 19 marzo 2018, n. 1745);
- in secondo luogo, “Poiché il giorno è destinato a durare, di regola, complessivi 86.400 secondi, ne deriva che la fine del giorno considerato (ovvero, “lo spirare della mezzanotte”, per usare le medesime parole di Corte Cost. n. 75/2019) non resta integrata fino a che l’ultimo secondo non si sia ancora integralmente consumato, il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo: pertanto, il giorno in questione termina effettivamente – almeno ai fini che qui interessano, com’è ovvio alle ore “23:59:59” UTC (in relazione al fuso orario italiano), mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore”00:00:00″UTC, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno” (Corte Cass., 18 gennaio 2023, n. 1519), finendo così ogni ora allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva (Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2018, n. 1745).
Di conseguenza, la domanda inviata a mezzo pec, accettata e consegnata alcuni secondi dopo lo spirare del termine di scadenza indicato nel bando – composto da ore e minuti – è da considerarsi tardivamente presentata e irricevibile anche qualora la lex specialis non indichi i secondi del medesimo, posto che questi, quando non indicati, si intendono pari a zero.
Dott.ssa Elena Ferrari

