La sentenza di patteggiamento ai fini del rilascio di un porto d’armi – T.A.R. Sicilia (Catania), sez. I, 3 giugno 2025 n. 1736

Sulla non equiparabilità della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna ai fini del diniego del porto d’armi.

T.A.R. Catania, sez. I – sentenza 3 giugno 2025 n. 1736

Il T.A.R. Catania con la pronuncia in epigrafe, vista la novella apportata all’art. 445 comma 1 bis c.p.p. dall’art. 25, lett. b) del D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), ha escluso che la sentenza di patteggiamento possa essere equiparata alla sentenza di condanna automaticamente ostativa al rilascio del porto d’armi ai sensi dell’art. 43, c. 1 T.U.L.P.S.

Giova premettere che in materia di licenza di porto d’armi per difesa personale, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., il rilascio del porto d’armi presuppone l’esercizio di un giudizio prognostico da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, volto ad escludere che il richiedente possa fare uso improprio delle armi.

Come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza, si tratta di una valutazione basata su un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico circa la possibilità che l’uso delle armi possa mettere in pericolo l’incolumità privata e pubblica e connotata da ampia discrezionalità giustificata dalla natura cautelare e preventiva del suo esercizio. Conseguentemente il Giudice amministrativo può sindacare la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza solo ove sia viziata da travisamento dei fatti o motivazione manifestamente irragionevole ed illogica (v. da ultimo TAR Bologna, sez. I, 28 marzo 2025 n. 296).

Anteriormente alla modifica apportata all’art. 445 c.p.p. dalla Riforma Cartabia, la giurisprudenza riteneva che la sentenza di patteggiamento fosse equiparabile alla sentenza di condanna e dunque rilevasse ai fini dell’applicazione dell’art. 43 c. 1 T.U.L.P.S., che prevede l’automatico diniego del rilascio del porto d’armi in caso di condanna per i reati ivi indicati (v. Consiglio di Stato, sez. I, luglio 2016 n. 1620).

Ciò premesso, nel caso sottoposto all’esame del T.A.R. Catania, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia, basato sull’intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p. comportante l’applicazione della pena della reclusione di due mesi e venti giorni e della multa di 69,00 euro per il reato di “furto aggravato di energia elettrica” ex art. 624 e 625 c.p. con sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente aveva contestato l’idoneità e sufficienza della sentenza di patteggiamento a giustificare il giudizio negativo in ordine alla propria affidabilità tenuto anche conto della modifica apportata all’art. 445 c. 1 bis c.p.p., che ha determinato l’inefficacia ed irrilevanza della sentenza di patteggiamento nei processi diversi da quello penale, compreso quello amministrativo.

Ebbene, il T.A.R. Catania, accogliendo la tesi del ricorrente, ha evidenziato che nella nozione di condanna rilevante ai fini dell’art. 43 c. 1 T.U.L.P.S. non può ritenersi compresa la sentenza di patteggiamento, proprio in ragione del novellato art. 445 c. 1 bis ai sensi del quale “La sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini della prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”.

Rilevato che per effetto della riforma è venuta meno l’automatica equiparabilità del patteggiamento alla condanna, il Collegio ha affermato che la tipologia di reato per la quale è stata irrogata la pena su richiesta (i.e. furto di energia elettrica) non è idonea a fondare il diniego, perché “non immediatamente collegabile all’uso delle armi, non comportando attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso”.

Il T.A.R., a sostegno della propria tesi, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s.” ed a tenore del quale solo “qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicchè i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da tale ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023 n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812)”.

Il Tribunale Amministrativo siciliano ha quindi concluso statuendo che il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, perché, non essendovi una evidente correlazione tra il reato ascritto all’interessato ed il possibile abuso delle armi, l’Autorità avrebbe dovuto esprimere adeguatamente le ragioni a sostegno del diniego di rilascio del porto d’armi.

Dalla sentenza in commento emerge quindi che l’esistenza di una sentenza di patteggiamento non è idonea di per sé a giustificare il diniego del rilascio del porto d’armi, con la conseguenza che l’Autorità – dovendo, come già anticipato, compiere un giudizio prognostico circa l’affidabilità del soggetto ex art. 39 T.U.L.P.S. – deve valutare se il reato rispetto al quale è intervenuto il patteggiamento sia connesso con l’uso delle armi o comunque denoti l’inaffidabilità del richiedente, dandone adeguata evidenza nella motivazione del provvedimento.

In senso conforme si è espresso il T.A.R. Toscana, sez. IV, con sentenza del 24 febbraio 2025 n. 295, il quale, in ragione della modifica apportata all’art. 445 c.p.p., ha reputato illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del porto di fucile fondato, solo ed esclusivamente, sull’esistenza di una sentenza patteggiamento, senza che vi fosse stata alcuna valutazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente.

Per completezza occorre, infine, precisare che il 2° e 3° periodo dell’art. 445 c. 1 bis T.U.L.P.S., come novellato, dispongono che “Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

In virtù delle predette disposizioni la sentenza di patteggiamento è equiparabile a quella di condanna soltanto ove ciò sia previsto da una norma di natura penale, mentre le disposizioni extra-penali che operino una simile equiparazione sono da ritenersi inefficaci.

Giova inoltre sottolineare che la novella normativa, come espressamente chiarito dalla sentenza in commento, si applica anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore. Infatti, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere 29 aprile 2024 n. 524, “deve ritenersi, in applicazione del principio generale secondo il quale la legge opera per l’avvenire e con riferimento alla circostanza che essa incide in via diretta sulla efficacia delle norme extra penali equiparative e non sui singoli provvedimenti giurisdizionali, che la inconferibilità vada esclusa, evidentemente per l’avvenire, anche per quei soggetti che sono stati destinatari di sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento senza applicazione di sanzioni accessorie interdittive, emanata prima della sua entrata in vigore”.

Pertanto, in virtù del principio del tempus regit actum, il nuovo art. 445 c. 1 bis c.p.p. si applica nei procedimenti amministrativi pendenti o avviati dopo la sua entrata in vigore, anche ove la sentenza di patteggiamento sia stata emessa prima della sua entrata in vigore.

In tal senso si è espresso il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 26 febbraio 2024 n. 40, emessa nell’ambito di un procedimento disciplinare in cui come noto esercita funzioni giurisdizionali, affermando che “La norma qui di interesse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del tempus regit processum. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi disciplinari pendenti innanzi ai CDD alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento”.

Tale interpretazione è stata poi condivisa dal T.A.R. Sardegna, sez. I, nella sentenza 12 febbraio 2025 n. 96, che l’ha ritenuta coerente con il principio tempus regit actum applicato al procedimento amministrativo, conseguentemente affermando che “i soli provvedimenti amministrativi adottati prima dell’entrata in vigore della novella in punto di effetti extrapenali delle sentenze di patteggiamento saranno regolati dal diverso principio dell’equiparazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. a quella di condanna anche a tali fini, mentre i procedimenti pendenti o avviati dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. non potranno fare applicazione dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna disposta da norme extrapenali, restando valida tale equiparazione solo se disposta da norme penali”.

Avv. Sara Vidale


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna su