Sui termini del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico ANAC – T.A.R. Lazio (Roma), sez. I. Quater, 16 luglio 2025, n. 14028

Sulla tardività e sull’illegittimità dell’annotazione nel Casellario Informatico intervenuta oltre i termini di cui al Regolamento Anac e dopo un tempo ancor più lungo dai fatti oggetto di segnalazione.

Con la sentenza in oggetto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, si è pronunciato con riguardo al ricorso promosso avverso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) da società destinataria di un provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, co. 10 d.lgs. 50/2016 relativo alla notizia di risoluzione di un contratto pubblico di lavori rispetto al quale ricopriva il ruolo di subappaltatrice.

La vicenda in esame ha avuto origine allorquando la Stazione Appaltante, nel segnalare ad Anac una avvenuta risoluzione contrattuale di un contratto pubblico di lavori, ha indicato solo la società subappaltatrice e non anche l’impresa appaltatrice.

A seguito di tempestivo e formale avvio del procedimento da parte di Anac nei confronti del solo subappaltatore, questi attraverso idonea memoria ha fornito la propria rappresentazione dei fatti e al fine di fugare eventuali fraintendimenti ha informato l’Autorità delle inesattezze e delle carenze nella segnalazione, ivi compresa la mancata indicazione della impresa appaltatrice. Solo sei mesi dopo il contributo dell’impresa, Anac, senza archiviare né sospendere il procedimento già avviato nei confronti del subappaltatore, ha avviato ulteriore e congiunto procedimento nei confronti sia dell’appaltatore sia del subappaltatore, con previsione di ulteriori nuovi termini istruttori per entrambi. Infine, circa un anno dopo la segnalazione della Stazione Appaltante Anac ha comunicato ai soggetti coinvolti la conclusione del procedimento, disponendo l’annotazione nel Casellario per asserita attendibilità della notizia segnalata.

Il Collegio giudicante, in accoglimento delle eccezioni formulate nel ricorso promosso dal subappaltatore avverso il provvedimento di annotazione ha rilevato l’illegittimità del provvedimento gravato per essere stato assunto 356 giorni dopo l’avvenuta conoscenza della notizia del fatto rilevante e, dunque, ben oltre il perentorio termine di conclusione del procedimento fissato, dall’art. 17 del Regolamento Anac per la gestione del Casellario informatico, in 180 giorni – decorrente dall’avvio del procedimento – e finanche oltre il termine massimo complessivo di 270 giorni, dato dalla sommatoria del termine stabilito dall’art. 12 dello stesso Regolamento per la fase preistruttoria (90 giorni) e dal già citato art. 17 per la fase istruttoria (180 giorni).

Infatti, «in assenza di una comunicazione di sospensione del termine, il provvedimento di annotazione che intercorra oltre il termine regolamentare e dopo un tempo ancor più lungo dai fatti oggetto di segnalazione, è tardivo e deve considerarsi illegittimo, poiché “arreca all’operatore economico un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le Stazioni appaltanti” (cfr. ancora: T.a.r. Lazio, I-quater, n. 12061/2023)».

Difatti, posto che l’iscrizione al Casellario Informatico causa inevitabili effetti pregiudizievoli per l’operatore economico, che la rilevanza delle notizie segnalate è inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo e che in ogni caso i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati ai fini dell’iscrizione, l’annotazione di eventi verificatesi oltre 365 giorni prima della conclusione del procedimento arreca ai soggetti segnalati un danno ingiusto e sproporzionato, risultando la notizia ormai priva dell’utilità cui la sua annotazione dovrebbe essere invece finalizzata. Anche per tali ragioni, «il procedimento di annotazione deve essere improntato a criteri di tempestività e celerità e la sua conclusione deve realizzarsi entro termini stabiliti», con conseguente illegittimità del provvedimento assunto oltre questi ultimi.

Inoltre, diversamente da quanto rappresentato da Anac in sede di giudizio, la presenza di inesattezze nella segnalazione formulata dalla Stazione Appaltante non costituisce elemento idoneo a far decorrere il termine regolamentare dalla data della comunicazione di avvio del procedimento inoltrata anche all’Appaltatore, e quindi neppure a corroborare la pretesa legittimità dell’annotazione. Essendo, infatti, intervenuta nei confronti del subappaltatore tempestiva comunicazione di avvio del procedimento, cui non ha fatto seguito alcuna interruzione o sospensione una volta che Anac è stata edotta delle inesattezze della segnalazione, e non essendo sussistente in ogni caso una norma che prescriva l’avvio di un contestuale ed unitario procedimento nei confronti di Appaltatore e Subappaltatore, dal primo avvio del procedimento nei confronti di quest’ultimo è risultato decorso il termine perentorio di 180 giorni. Pertanto, l’art. 17 del Regolamento deve considerarsi disatteso e l’annotazione illegittima per tardiva conclusione del procedimento rispetto alla data del suo formale avvio.

La novazione del termine di conclusione del procedimento non può neppure trovare giustificazione nella rinnovazione dei termini di partecipazione all’istruttoria assegnati all’operatore economico, ponendosi ciò in contrasto con le esigenze di efficienza e certezza dell’azione amministrativa, nonché con quelle di celerità e tempestività del procedimento di annotazione per i motivi di cui sopra.

In conclusione, ove non sia stata comunicata la sospensione o l’interruzione del procedimento, il provvedimento di annotazione assunto oltre il termine regolamentare e dopo un tempo ancora maggiore dai fatti segnalati è da ritenersi tardivo ed illegittimo poiché esplica effetti eccessivamente pregiudizievoli per l’operatore segnalato, il quale una volta inserito nel Casellario informatico è già di per sé tenuto a vincere una presunzione di inaffidabilità nei confronti delle altre Stazioni Appaltanti e, nella specie, peraltro con riguardo ad un illecito professionale tanto risalente nel tempo da essere ormai privo di utilità per il mercato.

Dott.ssa Elena Ferrari


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