Sulla responsabilità del soggetto beneficiario dell’espropriazione per pubblica utilità – T.A.R. Sicilia (Palermo), sez. V, 30 aprile 2025, n. 946

La responsabilità solidale fra Pubblica Amministrazione e soggetto beneficiario dell’espropriazione.

T.A.R. Sicilia (Palermo), sez. V, 30 aprile 2025, n. 946


Con la pronuncia in commento, il T.A.R. Palermo, interrogato su una domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima per mancata finalizzazione della procedura di esproprio, ha delineato un’interessante distinzione fra il soggetto beneficiario dell’espropriazione che abbia svolto un ruolo attivo o meno nel procedimento quale “delegato di esproprio”.

La vicenda muove, come anticipato, da una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un impianto sportivo polivalente, disposta con occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, a costituire anche dichiarazione di pubblica utilità. Nonostante la società beneficiaria dell’esproprio avesse nel mentre iniziato la realizzazione delle opere previste (relative ad un impianto sportivo e opere connesse), il procedimento ablativo rimaneva senza esito finale, in assenza di un valido decreto di esproprio mai adottato dall’Amministrazione comunale procedente.

La ricorrente, proprietaria dei terreni di cui si discute, adiva pertanto il competente Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo la restituzione del bene e il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. Espropri, convenendo in giudizio sia il Comune sia la società sportiva beneficiaria del procedimento espropriativo.

Proprio in relazione alla figura e al ruolo del soggetto privato beneficiario delle opere il T.A.R. ha svolto interessanti considerazioni in relazione alla responsabilità solidale con la P.A.

Dopo aver accertato il diritto della ricorrente alla restituzione del bene, previa rimessa in pristino e demolizione delle opere eseguite sine titulo, i Giudici hanno anche riconosciuto il diritto al risarcimento derivante dal mancato godimento del bene per tutto il periodo successivo alla data di scadenza dell’occupazione autorizzata. La domanda risarcitoria, formulata tanto nei confronti del Comune quanto del soggetto privato beneficiario, è stata tuttavia accolta solo nei confronti dell’Ente locale. Sostiene infatti il T.A.R. Sicilia che per configurarsi responsabilità solidale fra P.A. e soggetto privato non basti la qualifica di beneficiario dell’esproprio ai sensi dell’art. 3, lett. c) del D.P.R. 327/2001, laddove lo stesso non abbia nel concreto assunto un ruolo nell’ambito del procedimento ablativo e non sia, cioè, un “delegato all’esproprio”. Trattasi quest’ultima di figura di elaborazione giurisprudenziale che individua il soggetto formalmente investito, mediante atto amministrativo o convenzione, del compito di curare in tutto o in parte lo svolgimento delle fasi procedimentali tipiche della procedura ablativa, come ad esempio la predisposizione del piano particellare, la redazione e la notifica dei provvedimenti, la formulazione di proposte di indennizzo e la redazione dei verbali di immissione in possesso.

In tale evenienza, si può ravvedere un’ipotesi di concorso di colpa con l’Amministrazione nel causare l’evento lesivo – secondo lo schema della responsabilità aquiliana – e quindi il soggetto delegato risponde in solido con quest’ultima anche per i danni derivanti dall’illegittima occupazione del bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo nei termini di legge.

Non così, al contrario, per il semplice beneficiario delle opere da realizzarsi, in quanto: «Ciò che rileva non è la posizione di vantaggio economico tratto dall’opera, bensì la partecipazione effettiva alla condotta che ha determinato il danno, qui rappresentato dall’occupazione sine titulo del bene». Ragionare al contrario ed estendere la responsabilità anche a tali soggetti si porrebbe in «contrasto con i presupposti strutturali della responsabilità ex art. 2043 c.c., introducendo surrettiziamente una forma di responsabilità oggettiva per contiguità al fatto lesivo, estranea all’intero impianto civilistico».

Pertanto, poiché nel caso di specie la società sportiva non risultava aver curato direttamente alcuna fase del procedimento espropriativo, né avere alcuna formale attribuzione di poter esercitare attività tipiche della funzione ablativa, il T.A.R. ha escluso ogni responsabilità in tal senso.

Avv. Niccolò Nuti


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