Ordinanza propulsiva del Giudice Amministrativo nel procedimento per l’installazione di stazioni radio base in zona vincolata.
Con l’ordinanza cautelare propulsiva n. 111 del 25 marzo 2025, il T.A.R. per la Lombardia (sede di Brescia) ha avuto modo di esprimersi, in via cautelare, in tema di diniego di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile, ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico, emesso dal Comune e dalla Soprintendenza e sul conseguente bilanciamento d’interessi che l’Amministrazione è chiamata a valutare.
Il ricorrente, primario operatore economico nazionale nel settore degli impianti di telecomunicazioni, risultava aggiudicatario del bando “Italia 5G – Densificazione”, rientrante nel piano di investimenti PNRR, e in ragione del Lotto assegnatogli presentava istanza di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia su sito individuato in un comune dell’Alto Garda, soggetto a vincolo paesaggistico per l’elevato valore naturale ed estetico della zona.
All’esito della Conferenza di Servizi, Comune e Soprintendenza hanno deliberato “esito negativo, disponibile comunque alla valutazione di soluzioni progettuali in aree meno sensibili dal punto di vista paesaggistico”, reiterato anche dopo ulteriori integrazioni da parte dell’operatore economico, che è insorto presentando ricorso munito di istanza cautelare.
Proprio in esito alla Camera di Consiglio il T.A.R. di Brescia ha svolto interessanti considerazioni sul delicato rapporto tra interessi opposti: da un lato, l’interesse qualificato alla modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e, dall’altro, l’interesse di pari rango alla tutela degli elementi di pregio del territorio, affermando come non sia possibile determinare astrattamente e a priori la prevalenza di uno sull’altro. Se è vero quindi che la tutela dell’ambiente non può essere pretermessa, la stessa “non può neppure diventare un insormontabile ostacolo allo sviluppo del Paese quali quelli sottesi alla realizzazione delle infrastrutture di rete nell’ambito del PNRR, oggetto di impegni in ambito europeo”.
Pertanto, un vincolo paesaggistico, secondo i Giudici, impone sì una valutazione più rigorosa e approfondita circa la possibilità di installare le cd. antenne radio-base, ma ciò non comporta l’assoluta immodificabilità tout court del territorio. Le Amministrazioni coinvolte, quindi, in un’ottica di tutela del paesaggio intesa in senso dinamico e flessibile, sono chiamate al difficile compito di effettuare un contemperamento di interessi e non possono limitarsi a rigettare ogni istanza, anche mitigativa, degli operatori privati, dovendo piuttosto assumere una posizione di dialogo. Se si scarta una soluzione proposta, sostiene il T.A.R., in ossequio al principio di leale collaborazione è doveroso proporne altre sostitutive o integrative, attraverso la ricerca di caratteristiche che rendano l‘infrastruttura armoniosa col contesto naturale in cui si colloca (se non addirittura un elemento di valorizzazione dello stesso).
L’ordinanza propulsiva con cui i Giudici hanno accolto la misura cautelare, richiedendo alle Amministrazioni coinvolte una nuova conferenza di servizi finalizzata alla ricerca di nuove soluzioni architettoniche sostenibili, con l’obiettivo di far coesistere tutela del paesaggio e infrastrutture necessarie allo sviluppo tecnologico del Paese, segna un importante passo in direzione di una Pubblica Amministrazione che si ponga in dialogo con i soggetti dell’ordinamento nel trovare punti di equilibrio fra interessi all’apparenza opposti, senza una preventiva gerarchizzazione degli stessi.
Avv. Niccolò Nuti

