Sull’ordine di demolizione e proprietario incolpevole – Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI, 04 agosto 2025, n. 6875/2025

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI, 04 agosto 2025, n. 6875/2025

Sull’ordine di demolizione meramente confermativo rispetto al precedente e sulla carenza di legittimazione ad agire del nuovo proprietario dell’opera abusiva


La sentenza in commento si è pronunciata in merito al tema dell’impugnabilità, da parte del nuovo proprietario di un’opera abusiva, dell’ordinanza di demolizione meramente confermativa rispetto a quella notificata al precedente titolare.

Nella specie, dopo aver riscontrato la presenza di difformità edilizie, l’Amministrazione comunale aveva assunto un’ordinanza con la quale aveva intimato all’allora proprietario di demolire le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, avvisandolo che una volta decorsi novanta giorni il bene sarebbe stato acquisito gratuitamente al Patrimonio. Trascorso il termine per ottemperare all’ordine di demolizione, precedentemente gravato in giudizio ma divenuto poi pienamente efficace ed esecutivo alla conclusione dello stesso, il Comune aveva tuttavia riscontrato la persistenza dell’abuso. Pertanto, l’Amministrazione, nel frattempo edotta di un intervenuto mutamento di proprietà del bene, aveva notificato alla nuova società titolare, così come anche al precedente proprietario responsabile dell’abuso, atto con il quale reiterava l’invito a provvedere alla demolizione precedentemente intimata.

Con la decisione in esame, confermativa del rigetto del ricorso di primo grado promosso da parte della società avverso i citati provvedimenti comunali, in primo luogo i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato la carenza di legittimazione ad agire di parte appellante. Infatti, inutilmente decorsi i novanta giorni per ottemperare all’ordinanza e persistendo quindi l’abuso (circostanza questa pacifica tra le menzionate Parti), l’area era da considerarsi sin da quel momento acquisita al Patrimonio ipso iure ed il successivo accertamento d’inottemperanza aveva quindi natura meramente dichiarativa rispetto a ciò. Dunque, stante l’acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune e considerando che l’atto di compravendita era fondato sull’erronea rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del negozio, il Collegio giudicante ha rilevato il difetto di legittimazione attiva delle società a impugnare l’originaria ordinanza.

Il difetto di legittimazione attiva è, peraltro, emerso anche considerando che il secondo provvedimento assunto non costituiva nuovo esercizio del potere amministrativo (cd. provvedimento di conferma in senso proprio) e, quindi, non essendo autonomamente lesivo della sfera dei destinatari, neppure autonomamente impugnabile. Al contrario di quanto prospettato dalla società ricorrente, infatti, dal momento che il tenore del provvedimento assunto era del tutto coincidente con il precedente ordine demolitorio e non essendovi alcuna rivalutazione degli interessi né un nuovo apprezzamento dei fatti, l’ordinanza aveva assunto un carattere meramente confermativo (della prima), elemento questo che non la rendeva suscettibile di impugnativa da parte della società appellante. La consolidata giurisprudenza, infatti, ha chiarito che «non è suscettibile di autonoma impugnazione da parte dell’autore dell’illecito l’ordinanza di demolizione di opere abusive, che abbia contenuto meramente confermativo e ripetitivo di precedente identica ordinanza, essendo finalizzata soltanto a comunicare il provvedimento sanzionatorio al nuovo proprietario dell’immobile, nel frattempo mutato» (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1951). Pertanto, le censure mosse sul punto dalla società appellante erano state dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

Il Consiglio di Stato si è, infine, soffermato in merito alla possibilità di ingiungere la demolizione anche all’attuale proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso e ha così osservato: salva la facoltà di quest’ultimo di far valere sul piano civile la responsabilità del proprio dante causa, «la demolizione può essere ingiunta al proprietario dell’immobile oggetto dell’abuso edilizio non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell’abuso commesso da altri. Nella specie, per le ragioni di seguito enunciate, la notifica dell’ingiunzione a demolire effettuata nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso ha assolto ad una funzione informativa, avendo ribadito nei suoi confronti la procedura ripristinatoria posta in essere dall’Amministrazione». Tale impostazione «assicura l’effettività della legge nel garantire la salvaguardia dell’integrità del territorio a fronte di interventi realizzati contra legem, evitando facili elusioni della legge perpetrate a mezzo del mantenimento della formale estraneità del proprietario alla realizzazione dell’abuso edilizio» (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1951, ma anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 03 giugno 2025, n. 1906; Ad. Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9).

Alla luce di quanto sopra, emerge ancora una volta l’intento del Giudice amministrativo di dare primario rilievo al contrasto agli abusi edilizi e ciò anche ove questo presupponga il coinvolgimento di soggetti che, seppur in stretto rapporto con la res, non siano materialmente responsabili del medesimo.

Dott.ssa Elena Ferrari


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