T.A.R. Lazio (Roma), sez. IIQuater, 23 giugno 2025, n. 12294
Sulla difforme nomenclatura utilizzata dallo strumento urbanistico comunale ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal comma 2, lett. a), dell’art. 142 del D. lgs. n. 42/2004.
La vicenda sulla quale è stato chiamato a pronunciarsi il Tar Roma trae origine dall’apposizione del vincolo boschivo di cui all’art. 142, co. 1, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004 a carico del terreno di proprietà della società ricorrente in sede di approvazione del P.T.P.R. della Regione Lazio.
Come è noto, l’art. 142, co. 1, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004 sancisce che “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: […] g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.
Il successivo comma 2, del medesimo art. 142, dispone che “La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B […]”.
La società ricorrente a sostegno della propria posizione afferma, tra l’altro, che il vincolo di area boscata, quale vincolo cd. ricognitivo – ai sensi dell’art. 142, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 42/2004, attuato dall’art. 9, co. 2 delle N.T.A. del P.T.P.R.- non troverebbe applicazione per le “aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”, come nel caso di specie, posto che il vigente PRG comunale, approvato nel 1972, include l’area della ricorrente nel comprensorio denominato “R6”, compreso in una più ampia zona avente destinazione urbanistica “R di ridimensionamento viario ed edilizio”, che corrisponderebbe in tesi alla zona B del D.M. n. 1444/1968, trattandosi di “parti di territorio totalmente o parzialmente edificate”.
A dire, invece, della difesa regionale in considerazione del fatto che nel PRG del 1972 l’area in discorso è stata classificata come zona R6 e non come zona A o B, la deroga prevista dall’art. 142, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004 non troverebbe applicazione.
Il Giudice di prime cure ha risolto la controversia in senso favorevole alla società ricorrente chiarendo che il regime derogatorio disciplinato dall’art. 142, comma 2, lett. a) in questione ha quali presupposti cumulativi:
i) l’inclusione dell’area da parte dello strumento urbanistico comunale in zona territoriale omogenea “A” o “B” ai sensi del D.M. n. 1444/1968, il quale all’art. 2 definisce zona “A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi” e zona “B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”;
ii) la sussistenza di tale qualificazione urbanistica già alla data del 6 settembre 1985.
Fatta tale premessa, il Giudice adito prosegue affermando che, essendo pacifica l’assenza di allineamento delle previsioni del PRG comunale approvato nel 1972 alla nomenclatura uniforme prevista dal D.M. n. 1444/1968, la difforme nomenclatura utilizzata dallo strumento urbanistico comunale non può, di per sé sola, precludere l’applicazione della deroga prevista dal comma 2 dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, poiché “diversamente opinando, si avallerebbe, nella sostanza e in maniera del tutto illegittima, un’interpretazione abrogatrice della citata norma di legge, o comunque la creazione di “zone grigie” sottratte al relativo ambito di applicazione, laddove vi siano piani regolatori (e dunque fonti normative di livello comunale) non allineati alle definizioni uniformi (di zona A, B ecc.) contenute nella fonte sovra-ordinata nazionale, operando una diversa qualificazione delle zone in cui è suddiviso il territorio municipale”.
Pertanto, occorre considerare la situazione di fatto esistente, al fine di appurare se, al di là del nomen utilizzato dallo strumento urbanistico vigente in ambito locale, l’area, per la sua ubicazione e le sue concrete e oggettive caratteristiche, effettivamente rientri nel novero delle zone “A – centro storico” o “B – completamento”, come definite dall’art. 2 del D.M. n. 1444/1968, e per ciò stesso sia destinata ad essere esclusa dall’ambito di applicazione della tutela paesaggistica ex lege.
Infatti, secondo il Giudice adito, la ratio della deroga sarebbe di “temperare la previsione generale del vincolo al fine di evitarne l’incidenza su aree fortemente urbanizzate e antropizzate”, col risultato che “conformemente a tale ratio, deve essere considerata l’effettiva situazione esistente al 6 settembre 1985”.
Il Giudice di primo grado ha quindi accolto il ricorso sull’assunto che se la zona R, nella quale è compreso anche il comprensorio R6, figurava all’epoca dell’adozione del PRG come edificata (in tutto o in parte) e dunque assimilabile alla zona B di completamento ex art. 2 D.M. n. 1444/1968, risulta giocoforza rispettato il presupposto temporale (destinazione urbanistica di zona A o B già vigente alla data del 6 settembre 1985) di cui all’art. 142, co. 2, lett. a), del D. lgs. n. 42/2004, dovendosi, dunque, ritenere operante l’esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege di area boscata dettata dal citato art. 142, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004.
Avv. Greta B. Bonomelli

