Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7361
Sul rapporto tra il principio di risultato e il principio di legalità
La vicenda attenzionata aveva ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del servizio di igiene e gestione dei rifiuti urbani comunale disposta a favore di un operatore economico la cui offerta riduceva a uno i due passaggi settimanali di raccolta dei rifiuti espressamente prescritti – quali requisiti minimi di partecipazione – nel bando di gara; con conseguente inosservanza di quanto previsto nella lex specialis.
A sostegno dell’illegittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione e di quella della successiva esclusione della società dalla gara, quest’ultima ha rappresentato l’equivalenza delle modalità esecutive offerte rispetto ai requisiti prestazionali richiesti in termini di efficacia complessiva del servizio di raccolta dei rifiuti e quindi di idoneità a perseguire il fine desiderato; in tal modo valorizzando il principio di risultato a discapito di quello di legalità.
Il Collegio ha, tuttavia, rilevato che il principio di risultato non può e non deve essere impiegato per giustificare deroghe ed elusioni rispetto alla disciplina di gara, ma al più quale parametro per sindacare la ragionevolezza, logicità e congruità delle scelte compiute dall’Amministrazione, potendo queste ultime non essere coerenti con il fine da perseguire (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6495).
Di conseguenza, posto che nella fattispecie in oggetto le finalità erano quelle di salvaguardia e di complessivo miglioramento dell’efficienza dei livelli di raccolta differenziata, l’offerta dell’operatore che riduceva i passaggi minimi di raccolta rifiuti da due ad uno solo non avrebbe comunque potuto essere considerata in grado di soddisfare il predetto requisito sotto il profilo del risultato. Ciò posto che, in ogni caso, quando (come nella specie) viene «in rilievo un requisito tecnico di natura quantitativa espresso in termini numerici», per pacifica giurisprudenza, «non è possibile (neppure) operare il giudizio di equivalenza» (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno del 2020, n. 3808; C.G.A.R.S., sez. giur., 30 dicembre 2022, n. 1337).
Pertanto, a fronte di prescrizioni capitolari incontrovertibilmente chiare, a nulla rileva la presunta equivalenza delle prestazioni offerte: «il perseguimento [del risultato] non può mai andare a discapito del rispetto del principio di legalità, declinabile in specie nel vincolo di necessaria osservanza della lex specialis di gara e di conformità del sistema offerto con le prescrizioni capitolari» (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7361). «Al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d.lg. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque [sotto altro profilo] ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili” (Cons. Stato, Sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866)» (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 settembre 2025, n. 7386).
In sintesi, il risultato non può essere invocato per legittimare le improprie deroghe degli operatori ai requisiti individuati (per tutelare la qualità e la sicurezza del servizio oggetto d’appalto) dalla legge di gara: il principio del risultato non può, quindi, dirsi in contrasto con il principio di legalità, ma invece espressione sostanziale dello stesso.
Dott.ssa Elena Ferrari

