Sull’onere della prova dell’epoca di realizzazione di un immobile – T.A.R. Veneto, Sez. II, 15 ottobre 2025, n. 1802

L’onere di provare l’epoca di realizzazione di un immobile e l’impiego della CTU a tal fine.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, 15 ottobre 2025, n. 1802

La pronuncia in commento ha ribadito il principio generale secondo il quale il soggetto su cui grava l’onere di provare l’epoca di realizzazione di un immobile, oggetto di ordine di demolizione, è il suo proprietario, per poi soffermarsi sulla possibilità o meno di ammettere una consulenza tecnica d’ufficio a tal fine.

Nella specie, a seguito di sopralluogo eseguito presso l’area di proprietà del ricorrente, l’Amministrazione comunale aveva rilevato la presenza di opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, dandone conto in espressa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/990 (in ogni caso non dovuta trattandosi di attività vincolata di rimozione dell’abuso edilizio), per poi inviare il conseguente ordine di demolizione alla proprietà.

Avuta cognizione di quanto sopra, la stessa proprietà aveva formulato istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria a cui il Comune, dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10 bis L. 241/90, aveva opposto formale provvedimento diniego.

Con il ricorso introduttivo del giudizio volto all’annullamento dei sopra citati provvedimenti, si è sostenuto che il compendio immobiliare sarebbe stato realizzato prima del 1967, ovvero prima dell’entrata in vigore della cd. Legge Ponte che ha imposto il regime autorizzatorio dello ius aedificandi, risultando dunque non necessario un titolo abilitativo; con conseguente illegittimità del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione.

Parte ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova circa l’epoca di realizzazione dell’intervento edilizio, ma ha avanzato istanza di CTU volta a tal fine.

La condotta del privato è tuttavia risultata in contrasto con il generale e consolidato principio per il quale l’onere della prova grava in capo a colui che si trova in rapporto di maggior vicinanza con la res sulla base dell’art. 64, comma 1, c.p.a.

Si trova infatti “nella sfera del privato la prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l’interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un’opera edilizia” (Cons. di Stato n. 9054/2024, n. 3304/2020, n. 2115/2019, n. 1391/2018).

E’ invero principio pacifico come sia il proprietario a dover dare dimostrazione di quanto asserisce, a differenza di quanto avvenuto nella specie, e tale attività non può essere sostituita ed ovviata attraverso la formulazione in giudizio di istanze istruttorie volte ad acquisire tali prove.

Il Collegio ha, infatti, rilevato che “la consulenza tecnica d’ufficio non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, che devono essere dimostrati dalla parte interessata alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, per cui la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può essere sostitutiva dell’onere probatorio spettante alle parti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 ottobre 2022, n. 8457).

Pertanto, il Giudice ha rigettato l’istanza di CTU formulata dalla ricorrente.

Non avendo il privato fornito prove idonee a dimostrare l’epoca di realizzazione del manufatto e dunque la possibilità che la costruzione del manufatto non necessitasse di titolo abilitativo, il Collegio ha deciso per il rigetto del ricorso.

Alla luce di quanto sopra, si conviene che l’onere di fornire validi elementi di prova in merito alla realizzazione di un manufatto edilizio gravi sul privato e che quindi non possa essere considerata ammissibile la richiesta di CTU volta ad esonerare la parte dal provare i fatti dalla stessa dedotti a tal fine.

Dott.ssa Elena Ferrari


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